Procedimento penale pendente significato

Procedimento penale pendente significato

Fasi del procedimento penale

-Anche il termine penale deriva dal latino. Nel suo caso, è il risultato dell’evoluzione di “poenalis”, che significa “relativo al fine” ed è composto da due parti distinte: il sostantivo “poena”, che è sinonimo di “fine”, e il suffisso “-al”, che viene utilizzato per indicare “relativo a”.

Le azioni che si sviluppano nell’ambito di questi processi sono finalizzate all’indagine, all’identificazione e all’eventuale punizione di quelle condotte che il codice penale qualifica come reati.

1. Pre-ispezione. Questo primo periodo è caratterizzato dal fatto che, nel corso di esso, non solo vengono stabiliti i fatti che saranno oggetto del procedimento penale, ma anche il reato sotto il quale sarebbero coperti. Tutto questo senza trascurare, ovviamente, l’eventuale responsabilità dell’imputato o la sua libertà, dopo che ha reso una dichiarazione e la decisione presa dal giudice con un’apposita ordinanza. Può trattarsi di una sottoposizione a processo, di una liberazione o di una detenzione formale.

2. Indagine preliminare. In questa seconda fase, gli avvocati di entrambe le parti procederanno a presentare tutte le prove a loro favore e le circostanze relative all’evento in questione. Ciò comporta la messa sul tavolo di qualsiasi cosa, dai risultati delle ispezioni alle testimonianze o alle perizie di vario tipo.

Per conoscere il volume effettivo dei nuovi procedimenti penali effettivamente trattati, è necessario dedurre dal numero totale di avvii i procedimenti che vengono riuniti o trasferiti a un altro tribunale, oppure che vengono trasformati in un altro procedimento o archiviati. In questo modo è possibile ottenere un quadro più preciso del volume di procedimenti avviati per nuovi reati, che saranno indicati in ogni sezione.

Dei procedimenti cautelari convertiti, il 69,7% è stato convertito in procedimenti abbreviati, il 20,8% in reati minori e l’8,4% in procedimenti d’urgenza. Una piccola percentuale di procedimenti cautelari è stata convertita in procedimenti sommari (0,9%) e in procedimenti davanti al Tribunale del Giudice (0,16%).

I termini stabiliti per le indagini del caso sono stati modificati dalla legge 2/2020 del 27 luglio, che riforma l’articolo 324 della legge sulla procedura penale. Ora stabilisce un periodo massimo di dodici mesi dall’inizio della causa, anche se con la possibilità di concordare proroghe successive per periodi pari o inferiori a sei mesi, che possono essere concordate d’ufficio o su richiesta delle parti. Tale riforma è entrata in vigore il 29 luglio 2020, prevedendo nella sua disposizione transitoria, con riferimento ai procedimenti in corso, che il giorno di entrata in vigore del presente regolamento sia considerato il giorno iniziale per il calcolo dei termini massimi di indagine ivi stabiliti.

III. Procedimenti investigativi, che comprendono i procedimenti svolti dai tribunali per accertare l’esistenza dei reati, le circostanze in cui sono stati commessi e la responsabilità o l’irresponsabilità dell’imputato;

I. Esercitare da solo, se necessario, le funzioni espresse nell’articolo precedente, avendo sotto la sua direzione e il suo comando tutte le autorità e la polizia, quando in conformità con la legge esercitano funzioni di polizia giudiziaria; e

ARTICOLO 4. I periodi costituzionale, investigativo e processuale costituiscono il procedimento giudiziario, nell’ambito del quale spetta esclusivamente ai tribunali decidere se un atto è o meno un crimine, determinare la responsabilità o l’irresponsabilità delle persone accusate davanti a loro e imporre le pene appropriate in conformità con la legge.

ARTICOLO 8. Ogni tribunale nella cui giurisdizione sono stati compiuti atti che di per sé costituiscono il reato o i reati contestati è competente a conoscere i casi di reati continuati e permanenti.