Procedimento divorzio giudiziale

Procedimento divorzio giudiziale

Divorzio consensuale con figli

Le richieste di mantenimento, custodia e cura dei figli, sospensione o privazione della potestà genitoriale, separazione dei beni coniugali e altre richieste relative ai diritti o agli obblighi dei coniugi o dei coniugi nei confronti dei figli o dell’unione coniugale, che sono direttamente interessate dalla richiesta principale, devono essere unite alla richiesta principale di separazione o divorzio. Va notato che, in qualsiasi fase del procedimento che precede la sentenza, l’attore o il controricorrente può modificare la sua domanda di divorzio in una domanda di separazione dei beni.

6. Una volta che le parti abbiano sanato i difetti rilevati nel rapporto processuale, il giudice emetterà un’ordinanza di riorganizzazione processuale; in caso contrario, il giudice dichiarerà il procedimento nullo e, di conseguenza, concluso. Contro la decisione di chiusura del procedimento può essere presentato un ricorso con effetto sospensivo.

7. Una volta emessa l’ordinanza di riorganizzazione processuale, le parti possono, entro il terzo giorno dalla notifica, proporre al giudice i punti controversi da fissare. Solo quando è necessario sentire le prove ammesse, il giudice fissa una data e un’ora per l’udienza probatoria. Se rinuncia all’udienza, si procederà con il processo preliminare.

Nei casi di crisi matrimoniale, la legislazione prevede la possibilità di richiedere e adottare una serie di provvedimenti provvisori che sono stabiliti per regolare la situazione dei coniugi durante il processo di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio e fino alla loro conclusione.

Queste misure, data la dilatazione dei procedimenti matrimoniali nel tempo, vengono a regolare la situazione familiare in modo transitorio, prestando particolare attenzione e tutela agli interessi dei figli del matrimonio.

Stabiliscono a quale coniuge viene attribuito l’uso della casa familiare: generalmente il giudice ne concede l’uso (l’uso e non la proprietà, che non viene intaccata) ai figli e al genitore che ottiene la tutela e l’affidamento.

Il giudice ha il potere di garantire il pagamento degli alimenti concordati e delle spese litigiose mediante le cosiddette misure cautelari (ad esempio, ordinando il sequestro dello stipendio, la costituzione di un’ipoteca a garanzia, ecc.)

Vengono presentate mediante un ricorso in cui la parte interessata deve indicare chiaramente le parti, i fatti e le circostanze che hanno dato origine al ricorso e le misure specifiche richieste.

L’esecuzione del processo di divorzio implica che entrambe le parti perdano i diritti e i doveri generati al momento in cui hanno deciso di sposarsi, vale a dire tutto ciò che riguarda le pensioni vedovili, i diritti ereditari, l’obbligo di fornire gli alimenti, il dovere di fedeltà e di sostegno, ecc.

Tuttavia, la firma dell’accordo di divorzio non esonera nessuna delle due parti dagli obblighi nei confronti dei figli, se ve ne sono, poiché questi non derivano dall’unione coniugale, ma dal rapporto di parentela. In realtà, questi obblighi si applicano anche se non c’è stato matrimonio tra le due parti.

Sia i requisiti che la procedura da seguire sono esattamente gli stessi in caso di divorzio e separazione, poiché la legge non fa distinzione tra i due casi. Poiché questa procedura è descritta in dettaglio più avanti, non la sottolineeremo in questa sede.

Il processo di divorzio consensuale è attualmente molto rapido, semplice e poco costoso per entrambe le parti. Ciò è dovuto principalmente al fatto che entrambi i coniugi raggiungono un’intesa su tutti i termini relativi al caso, in modo da non rendere necessaria una sentenza del tribunale.