
Procedimento disciplinare pubblico impiego
Termine per la risoluzione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti pubblici
Allo stesso modo, il procedimento disciplinare deve essere reso il più rapido ed efficiente possibile, in modo da non ostacolare il buon funzionamento dei servizi, garantendo al contempo il dovuto rispetto dei diritti del dipendente pubblico; a tal fine, come novità sostanziale, viene introdotta l’udienza e il dibattimento del caso.
In virtù di ciò, su proposta del Ministro della Presidenza, a seguito di una relazione della Commissione Superiore del Personale, d’intesa con il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 gennaio 1986,
È approvato il Regolamento disciplinare per i dipendenti pubblici dell’Amministrazione statale, in sviluppo ed esecuzione della Legge 30/1984, del 2 agosto, il cui testo è inserito di seguito.
I funzionari in formazione sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento, nella misura in cui sono ad essi applicabili, fatte salve le norme speciali che regolano la loro procedura di selezione.
Il regime disciplinare stabilito nel presente Regolamento non pregiudica le responsabilità civili o penali in cui possono incorrere i funzionari, che saranno applicate secondo le modalità stabilite dalla legge.
Il presente lavoro analizza i criteri giurisdizionali in relazione all’applicazione del principio della presunzione di innocenza nel diritto sanzionatorio amministrativo nella prospettiva della sua applicazione nel diritto disciplinare. In questo contesto, gli obiettivi del lavoro sono: osservare l’importanza di uniformare la sfera penale e amministrativa nell’applicazione dei principi, analizzare la natura delle diverse espressioni del potere sanzionatorio dello Stato e riconoscere l’importanza di creare un quadro per l’applicazione del diritto sanzionatorio amministrativo. Il lavoro si svolge in un momento di transizione verso l’applicazione di procedure sanzionatorie disciplinari nell’ambito del Sistema Nazionale Anticorruzione e della Legge Generale sulla Responsabilità Amministrativa, il che ne evidenzia la rilevanza. La ricerca si basa su una metodologia dogmatica fondata sull’analisi delle informazioni ottenute attraverso tecniche documentali in termini di legislazione, dottrina e giurisprudenza. I risultati hanno permesso di dimostrare che i criteri dei tribunali federali non mantengono una posizione chiara sull’oggetto della protezione nel diritto disciplinare.
Come nel resto delle norme che regolano la materia, si stabilisce che le sanzioni non possono essere comminate per la commissione di mancanze gravi e gravissime se non attraverso una procedura preventivamente stabilita, secondo i principi di efficienza, rapidità ed economia processuale, nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie di difesa del presunto colpevole.
In ottemperanza a quanto previsto dal citato Accordo del 25 gennaio 2008, la Commissione tecnica per il personale d’oltremare ha approvato la procedura per l’irrogazione di sanzioni per la commissione di mancanze molto gravi o gravi, successivamente concordata dal Comitato generale di negoziazione dell’Amministrazione generale dello Stato.
La sentenza dell’Alta Corte di Giustizia di Madrid della Camera Contenziosa-Amministrativa, dell’11 marzo 2014, ha accolto il ricorso presentato dal sindacato USO, dichiarando la nullità, tra gli altri accordi raggiunti dalla Commissione Generale di Negoziazione dell’Amministrazione Generale dello Stato, dell’Accordo che stabilisce la Procedura di Regime Disciplinare per il personale dell’Amministrazione Generale dello Stato all’estero.