
Procedimento disciplinare avvocato
Sanzioni per gli avvocati
Lo Stato, attraverso le Camere giurisdizionali disciplinari dei Consigli superiori e sezionali della magistratura, è responsabile dei procedimenti avviati contro gli avvocati nell’esercizio della loro professione per la commissione di uno dei reati previsti dalla legge.
Gli avvocati potranno essere indagati e sanzionati disciplinarmente solo per i comportamenti qualificati come illeciti dalla legge in vigore al momento della loro commissione e in conformità alle norme stabilite dal presente Codice o dai regolamenti che lo modificano.
In materia disciplinare, la legge permissiva o favorevole, anche se successiva, deve essere applicata a preferenza di quella restrittiva o sfavorevole. Questo principio si applica anche alla persona che applica la sanzione.
La legge che stabilisce la giurisdizione e la competenza o determina la procedura e il rito del procedimento si applica dal momento della sua entrata in vigore, salvo quanto stabilito dalla legge.
I destinatari del presente Codice la cui situazione sia stata risolta con una sentenza esecutiva o una decisione avente la stessa forza vincolante, emessa da un’autorità competente, non saranno soggetti a una nuova indagine disciplinare e a un nuovo processo per lo stesso atto, anche se con un nome diverso.
Avete ricevuto l’avvio di un procedimento disciplinare e avete dei dubbi sulla procedura e sulle sue diverse fasi? Nella sezione Schemi ve lo spieghiamo. Vi siete chiesti quali sono i termini di prescrizione dell’Amministrazione per sanzionare? Qual è il modo più efficace per difendersi?
Non siete d’accordo con le accuse mosse contro di voi perché le ritenete incerte, imprecise o addirittura false? Ritenete che la sanzione proposta sia ingiusta e sproporzionata? Vi aiutiamo a preparare le vostre accuse.
Volete sapere quali prove l’Amministrazione ha contro di voi e volete ottenere informazioni sui rapporti, le testimonianze e i documenti del fascicolo: non difendetevi alla cieca, l’accesso al fascicolo è essenziale per la vostra difesa.
L’amministrazione è in grado di gestire contemporaneamente procedimenti disciplinari e procedimenti penali? Nei casi in cui siano stati avviati entrambi i procedimenti (penale e amministrativo), è essenziale coordinare la difesa per evitare contraddizioni.
Cosa si può fare contro una misura cautelare adottata dall’amministrazione in un caso disciplinare, quali sono i suoi termini, e sapevate che si può ricorrere direttamente ai tribunali per chiederne l’interruzione?
Articolo 2. Proprietà. Lo Stato, attraverso le Camere giurisdizionali disciplinari dei Consigli superiori e sezionali della magistratura, è responsabile dei procedimenti avviati contro gli avvocati nell’esercizio della loro professione per la commissione di uno dei reati previsti dalla legge.
Articolo 6. Giusto processo. La persona soggetta a disciplina sarà indagata da un funzionario competente e con l’osservanza formale e materiale delle regole che determinano la ritualità del processo, ai sensi del presente codice.
Articolo 7. Favoreggiamento. In materia disciplinare, la legge permissiva o favorevole, anche se successiva, deve essere applicata a preferenza di quella restrittiva o sfavorevole. Questo principio si applica anche alla persona che applica la sanzione.
La legge che stabilisce la giurisdizione e la competenza o determina ciò che riguarda la fondatezza e il rito del procedimento si applica dal momento in cui entra in vigore, salvo quanto stabilito dalla legge.
Articolo 9. Non bis in idem. I destinatari del presente codice la cui situazione sia stata risolta con una sentenza esecutiva o con una decisione avente la stessa forza vincolante, emessa da un’autorità competente, non saranno soggetti a una nuova indagine disciplinare e a un nuovo processo per lo stesso fatto, anche se gli viene attribuito un nome diverso.