Procedimento di revisione costituzionale

Procedimento di revisione costituzionale

Domanda di revisione costituzionale

Definita da G. Jellinek come la modifica di un testo costituzionale prodotta da azioni volontarie e incondizionate, la riforma ha concettualmente un duplice aspetto: formale e materiale. In senso formale, si riferisce alle tecniche e alle procedure previste dalla Costituzione stessa per la sua revisione. E in senso materiale, si riferisce all’oggetto, alla materia che può essere modificata.

La riforma può essere definita anche in modo funzionale, cioè in base alle diverse funzioni che svolge. La riforma consente quindi di adattare la realtà giuridica, la norma fondamentale, alla realtà politica senza interrompere la continuità formale dell’ordinamento giuridico, nonché di colmare le lacune per evitare la paralisi del processo politico. La riforma è anche una garanzia che preserva la continuità giuridica dello Stato, poiché, richiedendo il rispetto di procedure più complesse per la riforma del testo costituzionale rispetto alla modifica della legislazione ordinaria, si garantisce la supremazia della Costituzione e la differenziazione tra il potere di revisione, potere costituente derivato, e il potere legislativo ordinario. Infine, la riforma protegge il testo costituzionale da una rottura violenta, che significherebbe la sua stessa distruzione.

Si tratta di contemplare questi due concetti: da un lato, la rigidità della Costituzione e, dall’altro, la sua non immutabilità. La Costituzione deve essere rigida, ma non immutabile [e] inflessibile. La Costituzione non può essere concepita come una lastra di vetro; deve essere fatta di un metallo duro, ma malleabile. Si tratta quindi di trovare una formula che soddisfi questi due requisiti.

Queste parole sono state pronunciate all’Assemblea Costituente italiana, poco prima della votazione dell’articolo 138 della Costituzione, ovvero la norma che regola la procedura di revisione costituzionale. A parlare è Tomaso Perassi, il giurista e padre costituente a cui si deve la stesura della norma.1 Le sue parole dimostrano che l’Assemblea Costituente italiana aveva perfettamente compreso il problema generale delle Costituzioni rigide.2 Se una Costituzione ha lo scopo di stabilire i principi fondamentali destinati a rimanere fermi per tutta la vita di un Paese – nonostante il mutare delle maggioranze politiche – non è possibile modificarla con una legge ordinaria; tuttavia, sarebbe

Il sistema giudiziario dominicano ha subito un’importante trasformazione determinata, tra l’altro, dall’affermarsi del diritto costituzionale, che ha posto l’accento sulla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini dello Stato sociale e democratico di diritto. Nell’ambito del nuovo costituzionalismo, si affacciano sulla scena nuove figure, tra cui il controllo costituzionale delle decisioni giurisdizionali.

Per molti giuristi, questa figura giuridica si ispira a quella di common law nota come “Judicial Review”, ma con la particolarità che il suo oggetto tende all’interpretazione dell’uso effettivo della norma costituzionale di fronte a decisioni emanate da un potere giudiziario dotato di totale indipendenza.

In base alle disposizioni della Legge n. 137-11, Legge organica della Corte costituzionale e delle procedure costituzionali, questo ricorso è applicabile alle decisioni che hanno acquisito l’autorità di sentenza irrevocabile dopo il 26 gennaio 2010.