
Procedimento arbitrale schema
Procedimenti arbitrali
L’arbitrato è una procedura in cui una controversia viene sottoposta, su accordo delle parti, a un arbitro o a un tribunale composto da più arbitri che emette una decisione sulla controversia vincolante per le parti. Scegliendo l’arbitrato, le parti optano per una procedura privata di risoluzione delle controversie invece di rivolgersi al tribunale.
Oltre a scegliere arbitri di nazionalità adeguata, le parti possono specificare elementi importanti come la legge applicabile, la lingua e il luogo in cui si terrà l’arbitrato. In questo modo si garantisce che nessuna delle parti goda dei vantaggi di adire i tribunali nazionali.
Il Regolamento arbitrale dell’OMPI tutela specificamente la riservatezza dell’esistenza dell’arbitrato, delle informazioni fornite durante l’arbitrato e del lodo. In determinate circostanze, il Regolamento arbitrale dell’OMPI consente a una parte di limitare l’accesso ai segreti commerciali o ad altre informazioni riservate presentate al tribunale arbitrale o ai consulenti che si pronunciano sulla loro riservatezza prima del tribunale arbitrale.
In terzo luogo, per quanto riguarda la contrapposizione tra arbitrato nazionale e internazionale, questa legge opta chiaramente per una regolamentazione unitaria di entrambi. Nell’ambito di quella che è stata definita l’alternativa tra dualismo (secondo cui l’arbitrato internazionale è regolato interamente o in larga misura da norme diverse rispetto all’arbitrato nazionale) e monismo (secondo cui, con poche eccezioni, le stesse norme si applicano in egual misura all’arbitrato nazionale e a quello internazionale), la legge segue il sistema monista. Sono poche e molto giustificate le norme per cui l’arbitrato internazionale richiede una regolamentazione diversa da quella dell’arbitrato nazionale. Pur nella consapevolezza che l’arbitrato internazionale risponde spesso a esigenze diverse, questa legge si basa sul presupposto – corroborato dall’attuale tendenza del settore – che una buona regolamentazione dell’arbitrato internazionale debba essere valida anche per l’arbitrato nazionale, e viceversa. La Legge Modello, essendo stata sviluppata in seno all’UNCITRAL/UNCITRAL, è stata concepita specificamente per l’arbitrato commerciale internazionale, ma la sua ispirazione e le sue soluzioni sono perfettamente valide, nella stragrande maggioranza dei casi, per l’arbitrato nazionale. A questo proposito, questa legge segue l’esempio di altre recenti legislazioni straniere, che hanno ritenuto che la Legge Modello sia adatta non solo all’arbitrato commerciale internazionale, ma all’arbitrato in generale.
Articolo 1. Definizione, modalità e principi. L’arbitrato è un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie mediante il quale le parti deferiscono ad arbitri la risoluzione di una controversia relativa a questioni di libera disponibilità o autorizzate dalla legge.
Articolo 3. Accordo di arbitrato. La convenzione arbitrale è un negozio giuridico in virtù del quale le parti sottopongono o si impegnano a sottoporre ad arbitrato le controversie che sono sorte o possono sorgere tra loro.
Paragrafo. Se, entro il termine per la notifica della domanda, del controricorso o delle obiezioni preliminari, una parte invoca l’esistenza della convenzione arbitrale e l’altra parte non la nega espressamente davanti ai giudici o al tribunale arbitrale, l’esistenza della convenzione arbitrale si considera validamente provata.
La clausola arbitrale concordata in un documento separato dal contratto, per produrre effetti giuridici, deve esprimere i nomi delle parti e indicare con precisione il contratto a cui si riferisce.
Articolo 5. Autonomia della clausola arbitrale. L’inesistenza, l’inefficacia o l’invalidità del contratto non influisce sulla clausola arbitrale. Di conseguenza, le controversie relative all’esistenza, all’efficacia o alla validità del contratto possono essere sottoposte ad arbitrato e la decisione del tribunale sarà vincolante anche se il contratto è inesistente, inefficace o non valido.