
Prescrizione procedimento disciplinare dipendenti pubblici
Regolamento del regime disciplinare dei dipendenti pubblici dell’amministrazione statale.
Il rapporto tra i dipendenti pubblici e l’Amministrazione è sempre stato determinato dall’adempimento dei doveri di lealtà, fedeltà e obbedienza e dal principio di responsabilità.
La nostra legislazione amministrativa considerava la violazione, in qualsiasi forma, di questi doveri come un reato punibile, stabilendo così norme specifiche nel Regolamento del 7 settembre 1818 e nei vari regolamenti applicabili ai Corpi di funzionari e ai Centri e Corpi dell’Amministrazione dello Stato.
Così, il principio di responsabilità, enunciato nel capitolo Il del titolo IV della Legge sul regime giuridico dell’amministrazione statale, è stato sancito nel terzo punto dell’articolo quarantadue della Legge organica dello Stato.
L’abrogazione del Regolamento del 7 settembre 1818, con l’entrata in vigore della Legge sui funzionari dell’Amministrazione civile dello Stato, ha reso necessaria l’emanazione urgente del regolamento sul regime disciplinare, che è stato fatto in via provvisoria fino a quando non è stato emanato il Regolamento sul segreto ufficiale e i suoi effetti sono stati inseriti nel Regolamento definitivo sul regime disciplinare.
1. Nella lettera in questione, si riferisce che il Dirigente del Commissariato centrale ha ritenuto sufficiente redarguire il funzionario, ritenendo che non avesse commesso un illecito disciplinare, pur avendo successivamente inviato il procedimento al Commissariato provinciale, una volta trascorso il periodo di un mese per interrompere l’eventuale decorso della prescrizione della sanzione disciplinare.
2. Questa istituzione aveva già fatto una raccomandazione a questa Direzione generale (fascicolo 16002168), che è stata accettata, di “elaborare entro un mese dalla commissione del reato tutte le informazioni riservate, in modo che prima della fine di questo periodo sia stato concordato, se del caso, di avviare il corrispondente procedimento disciplinare, al fine di evitare la prescrizione dei reati”.
Nell’esercizio delle competenze conferite al Mediatore dagli articoli 54 della Costituzione e 1 e 9 della Legge organica 3/1981, del 6 aprile, che regola questa istituzione, e in conformità con le disposizioni dell’articolo 30.1 di tale Legge organica, vi sottopongo quanto segue:
Il 12 aprile 2021, questo Comune ha avviato un procedimento disciplinare contro un dipendente comunale per i fatti del 30 marzo. Il reato è stato classificato come molto grave. Fino allo scorso agosto sono state raccolte le dichiarazioni di diversi lavoratori. Quale sarebbe il termine massimo per una decisione? Il caso potrebbe essere scaduto? Dopo aver raccolto la dichiarazione, quale sarebbe il passo successivo?
Il termine per la risoluzione e la notifica nei procedimenti disciplinari è di dodici mesi, a partire dall’avvio del caso, come stabilito dalla Disp. Adic. 29ª della Legge 14/2000, del 29 dicembre, sulle misure fiscali, amministrative e di ordine sociale.
Per quanto riguarda le azioni procedurali che devono seguire l’assunzione di dichiarazioni da parte di diversi lavoratori, si applica il RD 33/1986, del 10 gennaio 1986, che approva il Regolamento disciplinare per i dipendenti pubblici dell’Amministrazione statale. L’articolo 34.2 di questo regolamento chiarisce che l’istruttore, come primo passo, procederà a ricevere una dichiarazione dal presunto trasgressore e a valutare qualsiasi prova possa essere dedotta dalla comunicazione o dalla denuncia che ha portato all’avvio del caso e da ciò che il presunto trasgressore ha affermato nella sua dichiarazione.