Avvio procedimento disciplinare pubblico impiego

Avvio procedimento disciplinare pubblico impiego

Come prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di un dipendente

Come nel resto delle norme che regolano la materia, si stabilisce che le sanzioni non possono essere comminate per la commissione di mancanze gravi e gravissime se non attraverso una procedura preventivamente stabilita, secondo i principi di efficienza, rapidità ed economia processuale, nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie di difesa del presunto colpevole.

In ottemperanza a quanto previsto dal citato Accordo del 25 gennaio 2008, la Commissione tecnica per il personale d’oltremare ha approvato la procedura per l’irrogazione di sanzioni per la commissione di mancanze molto gravi o gravi, successivamente concordata dal Comitato generale di negoziazione dell’Amministrazione generale dello Stato.

La sentenza dell’Alta Corte di Giustizia di Madrid della Camera Contenziosa-Amministrativa, dell’11 marzo 2014, ha accolto il ricorso presentato dal sindacato USO, dichiarando la nullità, tra gli altri accordi raggiunti dalla Commissione Generale di Negoziazione dell’Amministrazione Generale dello Stato, dell’Accordo che stabilisce la Procedura di Regime Disciplinare per il personale dell’Amministrazione Generale dello Stato all’estero.

Il 12 aprile 2021, questo Comune ha avviato un procedimento disciplinare contro un dipendente comunale per i fatti del 30 marzo. Il reato è stato classificato come molto grave. Fino allo scorso agosto sono state raccolte le dichiarazioni di diversi lavoratori. Quale sarebbe il termine massimo per una decisione? Il caso potrebbe essere scaduto? Dopo aver raccolto la dichiarazione, quale sarebbe il passo successivo?

Il termine per la risoluzione e la notifica nei procedimenti disciplinari è di dodici mesi, a partire dall’avvio del caso, come stabilito dalla Disp. Adic. 29ª della Legge 14/2000, del 29 dicembre, sulle misure fiscali, amministrative e di ordine sociale.

Per quanto riguarda le azioni procedurali che devono seguire l’assunzione di dichiarazioni da parte di diverse lavoratrici, si applica il RD 33/1986, del 10 gennaio 1986, che approva il Regolamento disciplinare per i dipendenti pubblici dell’Amministrazione statale. L’articolo 34.2 di questo regolamento chiarisce che l’istruttore, come primo passo, procederà a ricevere una dichiarazione dal presunto incolpato e a valutare tutte le diligenze dedotte dalla comunicazione o dalla denuncia che ha portato all’avvio del caso e da ciò che l’incolpato ha affermato nella sua dichiarazione.

Il termine di prescrizione decorre dal giorno successivo a quello in cui la decisione che impone la sanzione diventa definitiva o dal giorno in cui viene violata l’osservanza della sanzione, se l’osservanza della sanzione è iniziata.

Una volta avviato il procedimento, l’Autorità che ha disposto l’avvio del procedimento può adottare le misure provvisorie che ritiene opportune per garantire l’efficacia della decisione che potrebbe essere emessa. Non possono essere ordinate misure provvisorie che possano causare danni irreparabili o che comportino la violazione di diritti tutelati dalla legge.

Il Funzionario istruttore ordina la pratica di tutti i procedimenti che possono essere opportuni per l’accertamento e la verifica dei fatti e, in particolare, di tutte le prove che possono portare al loro chiarimento e alla determinazione delle responsabilità che possono essere oggetto di sanzione.

Come primo passo, il Funzionario istruttore procede a ricevere una dichiarazione del presunto autore del reato e a valutare qualsiasi procedimento che possa essere dedotto dalla comunicazione o dalla denuncia che ha portato all’avvio del procedimento e da ciò che il presunto autore del reato può aver affermato nella sua dichiarazione.