Avvio procedimento amministrativo

Avvio procedimento amministrativo

Legge 39/2015

Prima dell’accordo di avvio, l’organo competente può aprire un periodo di informazione preventiva al fine di accertare le circostanze del caso specifico e l’opportunità o meno di avviare la procedura.

Il procedimento si conclude con la delibera, in generale, del ritiro, della rinuncia al diritto su cui si basa la domanda, quando tale rinuncia non sia vietata dall’ordinamento giuridico, e della dichiarazione di decadenza. L’interruzione del procedimento deve essere causata anche dall’impossibilità materiale di proseguirlo per cause sopravvenute. La decisione emessa deve essere in ogni caso motivata.

L’organo amministrativo che avvia o tratta un procedimento, indipendentemente dal modo in cui è stato avviato, può disporre, d’ufficio o su richiesta di una parte, il suo cumulo con altri con cui è sostanzialmente identico o strettamente connesso, purché sia lo stesso organo che deve trattare e risolvere il procedimento.

Per iniziativa propria si intende l’azione derivante dalla conoscenza diretta o indiretta delle circostanze, dei comportamenti o dei fatti oggetto del procedimento da parte dell’organo cui è stata attribuita la competenza ad avviarlo.

Prima di emettere una decisione, l’organo competente a risolvere può decidere, mediante un accordo motivato, di svolgere le azioni complementari essenziali per risolvere la procedura. Le relazioni che precedono immediatamente la decisione finale della procedura non sono considerate azioni complementari.

Alle parti interessate viene notificato l’accordo per l’esecuzione di azioni complementari e viene concesso un periodo di sette giorni per formulare le dichiarazioni che ritengono pertinenti dopo il completamento delle azioni complementari. Le azioni complementari devono essere realizzate entro un periodo non superiore a quindici giorni. Il termine per la risoluzione della procedura è sospeso fino al completamento delle azioni complementari.

GIUSTIZIABLOG DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y URBANISMOAccetto i termini e le condizioniVedi le condizioni d’usoSei già iscritto!IscrivitiBuscarQual è il termine massimo del procedimento amministrativo quando la norma regolamentare tace? La recente STS del 22/09/2020 (RC 6208/2019) insiste sul percorso avviato da altre precedenti sentenze e stabilisce come dottrina giurisprudenziale che:

“Va quindi ribadito, in risposta alla questione del ricorso oggettivo sollevata, che, ai sensi dell’art. 42, commi 2 e 3, della Legge 30/92 (art. 21, commi 2 e 3, della Legge 39/15) “il termine di decadenza dei procedimenti amministrativi – che non hanno alcuna previsione normativa al riguardo – sarà di tre mesi, a meno che il regolamento del procedimento non contenga formalità, con termini che – sommati – superino i suddetti tre mesi, nel qual caso il termine massimo per la notifica del provvedimento sarà di sei mesi”.

Né possiamo dimenticare che la stessa Camera ha riconosciuto il principio di buona amministrazione come un diritto soggettivo del cittadino e che la durata delle procedure fa parte di questo principio/diritto. Nella STS del 18/12/2019 (RC 4442/2018) si dice che: