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Il Consiglio di Stato, con sentenza del 18 agosto 2022, ha respinto un ricorso volto a dichiarare parzialmente nullo il regolamento per il versamento dei contributi al sistema previdenziale in caso di inabilità, maternità, ferie e permessi retribuiti, previsto dall’articolo 70 del Decreto 806 del 1998. Nel caso in esame, il querelante ha sostenuto che il governo ha superato i suoi poteri normativi emanando questo regolamento. A suo avviso, la formula per stabilire l’indice di base contributiva (IBC) per il pagamento dei contributi al sistema di previdenza sociale nelle circostanze descritte non rispettava i limiti imposti dal Codice del lavoro sostanziale e dalla Legge 100 del 1993.

Il ricorrente ha affermato che la legge richiede che la base contributiva sia la retribuzione effettivamente percepita dai lavoratori in ciascuna delle circostanze citate. Tuttavia, afferma la signora, il decreto prendeva come punto di partenza l’importo maturato per l’inabilità o l’aspettativa. A suo avviso, ciò crea una disparità tra l’importo in base al quale il datore di lavoro versa i contributi al sistema di sicurezza sociale e i valori assunti come criterio di calcolo del contributo del lavoratore in caso di incapacità. Ha inoltre messo in discussione il fatto che l’atto amministrativo, in caso di ferie o permessi, si basa sulla retribuzione percepita dal lavoratore nel mese immediatamente precedente.

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Alla luce di questa situazione, il Governo ritiene essenziale indirizzare i propri sforzi verso l’ampliamento della base imponibile, sia intensificando gli sforzi di verifica fiscale per eliminare l’evasione, sia promuovendo misure volte a una più equa distribuzione del carico fiscale e alla semplificazione delle imposte.

Le disposizioni fiscali incluse riguardano la razionalizzazione delle esenzioni e l’abrogazione delle esenzioni dall’imposta complementare globale, l’imposta sugli immobili, il prestito forzoso e la legge sull’imposta sul reddito.

La razionalizzazione del sistema di esenzioni e incentivi fiscali è necessaria a causa della diversità delle norme disperse attualmente esistenti e dell’inefficacia di molte di esse nel raggiungere gli obiettivi di promozione e sviluppo di attività e aree del Paese, previsti al momento della loro introduzione.

D’altro canto, le carenze esistenti hanno avuto un impatto negativo sulla performance fiscale, in quanto alcune esenzioni si prestano alla frode attribuendo il reddito di attività imponibili ad attività esenti.

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Ha dichiarato di essere stato impiegato nell’area portuale della Monómeros Colombo Venezolanos S. A. dal 4 novembre 1988 al 31 luglio 2011, attraverso vari appaltatori e una cooperativa di lavoro:

Ha affermato che, tuttavia, i contraenti elencati non esercitavano le loro funzioni con autonomia tecnica, scientifica o amministrativa; che, al contrario, ha sempre svolto un’attività propria di Monómeros S. A. sotto la sua esclusiva subordinazione.

Ha osservato che è stato il datore di lavoro a nominare gli amministratori di ciascuna delle entità congiunte; che li ha scelti tra i dipendenti forniti dai presunti appaltatori; che ha fornito la relativa formazione sul cooperativismo e che gli ha imposto di svolgere i suoi compiti attraverso un intermediario.

Ha aggiunto di essere stato costretto a firmare “verbali di conciliazione” negli uffici di Imserin Ltda., Safco Ltda. e Proyser Ltda. senza la presenza del Ministero del Lavoro, pena la disoccupazione (f.° 1 a 38, quaderno n.° 1).