
Pagamenti fondo perduto bis
Tasso forfettario per i lavoratori autonomi
Si tratta di un importo economico da utilizzare per soddisfare i debiti, i pagamenti ai fornitori e ad altri creditori finanziari e non finanziari, nonché i costi fissi sostenuti, a condizione che siano stati maturati tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2021 e che provengano da contratti precedenti al 13 marzo 2021.
Nel caso di gruppi consolidati soggetti all’imposta sul reddito delle società nell’ambito del sistema di tassazione consolidata di cui all’articolo 3.2 del presente Accordo, i limiti di cui sopra si applicano al gruppo nel suo complesso.
In terzo luogo, i costi fissi sostenuti possono essere compensati a condizione che siano stati sostenuti tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2021 e che derivino da contratti precedenti al 13 marzo 2021. Sono comprese le perdite contabili inerenti all’attività d’impresa che non sono già state coperte da questo o da altri aiuti.
(*) Per richiedere un appuntamento e una volta effettuato l’accesso attraverso il link, è necessario selezionare l’Ufficio di Registrazione e Servizio al Cittadino del Ministero Regionale dell’Economia, delle Finanze e del Lavoro, in Calle Vía Lusitana, 21 o Calle Ramírez de Prado 5 bis (Servizio: Informazioni generali).
Una volta notificata la decisione di concessione della sovvenzione, il beneficiario può chiederne la modifica secondo il modello stabilito nell’allegato IV, senza che ciò comporti una modifica della durata dell’aiuto inizialmente riconosciuto, in caso di cambiamento di indirizzo all’interno del territorio di Castilla-La Mancha, a condizione che:
(b) una ricevuta di registrazione o un certificato di censimento del richiedente e di coloro che hanno il loro indirizzo abituale e permanente nell’abitazione oggetto del nuovo contratto, in caso di opposizione alla consultazione della residenza da parte dell’organismo investigativo.
a) consegnare i fondi ricevuti ai beneficiari secondo i criteri stabiliti nelle basi normative della sovvenzione e nella convenzione firmata con l’ente erogatore. b) verificare, se del caso, l’adempimento e l’efficacia delle condizioni o dei requisiti che ne determinano la concessione, nonché lo svolgimento dell’attività e il raggiungimento dello scopo che ha determinato la concessione o il godimento della sovvenzione. c) Giustificare la consegna dei fondi ricevuti all’organismo che assegna la sovvenzione e, se del caso, consegnare le giustificazioni presentate dai beneficiari. d) Sottoporsi alle azioni di verifica che possono essere effettuate dall’organismo che assegna la sovvenzione in relazione alla gestione di tali fondi, nonché a qualsiasi altra azione di verifica e controllo finanziario che può essere effettuata dagli organismi di controllo competenti, compresi quelli della Comunità, fornendo tutte le informazioni richieste nell’esercizio delle suddette azioni.