
Domanda di revisione invalidità civile modulo
Modello nullo di notifica
La presente riforma della legislazione civile e processuale mira a compiere un passo decisivo nell’allineamento del nostro sistema giuridico alla Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 13 dicembre 2006. L’articolo 12 di questo trattato internazionale proclama che le persone con disabilità hanno capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita e obbliga gli Stati firmatari a prendere misure appropriate per fornire alle persone con disabilità l’accesso al sostegno di cui possono aver bisogno nell’esercizio della loro capacità giuridica. Lo scopo della Convenzione è quello di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed equo godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di tutte le persone con disabilità e di promuovere il rispetto della loro intrinseca dignità.
Nel manifestare questo obiettivo, la Convenzione introduce importanti novità nel trattamento della disabilità, oltre a richiedere agli Stati contraenti di prevedere in tutte le misure relative all’esercizio della capacità giuridica garanzie adeguate ed efficaci per prevenire gli abusi, in conformità con il diritto internazionale dei diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che non vi siano conflitti di interesse o influenze indebite, che siano proporzionate e adeguate alle circostanze della persona, che siano attuate nel più breve tempo possibile e che siano soggette a revisione periodica da parte di un’autorità o di un organo giudiziario competente, indipendente e imparziale. Le garanzie devono essere proporzionate al grado di incidenza di tali misure sui diritti e sugli interessi delle persone.
Lo scopo dell’incidente di nullità processuale previsto dall’articolo 241 della Legge organica della magistratura (LOPJ) è la rescissione di una sentenza definitiva accusata di violare un diritto fondamentale e, in questo senso, si avvicina alla revisione (art. 509 e seguenti della Legge di procedura civile) che “è in realtà un processo speciale e autonomo di natura impugnatoria o un’azione con lo scopo di rescindere le sentenze definitive” (STC 156/1987, del 20 ottobre). L’inclusione dell’incidente di nullità tra i mezzi di rescissione delle sentenze definitive è contenuta, ad esempio, nelle sentenze della Corte costituzionale (TC) 153/2012, del 16 luglio, e 185/1990, del 15 novembre. Tuttavia, per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale, esistono differenze marcate tra le due istituzioni, comprese queste due:
3. L’organo responsabile del riesame d’ufficio può decidere di respingere le domande presentate dalle parti interessate, senza la necessità di ottenere il parere del Consiglio di Stato o dell’organo consultivo della Comunità autonoma, quando non si basano su nessuno dei motivi di nullità di cui all’articolo 47.1 o sono manifestamente infondate, nonché nel caso in cui altre domande sostanzialmente simili siano state respinte nel merito.
5. Quando la procedura è stata avviata d’ufficio, la scadenza di un periodo di sei mesi dall’avvio senza che sia stata presa una decisione la fa decadere. Questo STS del 24/02/2021 fa luce su questa procedura di revisione d’ufficio degli atti nulli in cui si ammette che la legge, sia nell’art. 102 della Legge 30/1992 applicabile per motivi temporanei, sia nel già citato art. 106 della LPAC non ha stabilito determinazioni eccessive oltre a quelle che abbiamo visto. Lo fa risolvendo tre dubbi che erano le domande ammesse dall’ATS del 28/2/2020 e che vedremo di seguito:1º. I limiti del riesame d’ufficio e la possibilità di dichiarare l’inammissibilità del procedimento di riesame.1 La prima delle questioni che presentavano un interesse oggettivo per la cassazione era “Se uno qualsiasi dei casi dell’art. 106 della legge 30/1992 (attuale articolo 110 della legge 39/2015), come motivo di inammissibilità del riesame d’ufficio o, se la sua applicazione è possibile, come causa di licenziamento, una volta espletata la procedura di riesame d’ufficio”. Questo articolo 110 LPAC, a compensazione della facoltà di riesame d’ufficio senza limiti di tempo consentita dal comma 1 dell’articolo 106 LPAC (“in qualsiasi momento”), fissa dei limiti che sono: Articolo 110. Limiti della revisione.