Domanda bidello senza diploma
Società di assistenza domiciliare
L’Assessore alla Formazione e all’Occupazione, Elena Taboada, ha spiegato che “tutte le persone che lavorano o hanno lavorato nell’ambito dell’assistenza sociale e sanitaria alle persone non autosufficienti, sia nelle istituzioni sociali che a domicilio, e che non hanno una qualifica, anche se hanno ricevuto una formazione, ma non ufficiale, possono ora ottenerla, semplicemente richiedendo un Accreditamento di professionalità, fino al 15 marzo”.
Questa procedura è regolamentata nella Strategia di Madrid per l’occupazione della Comunità di Madrid, in conformità con le disposizioni del Real Decreto 1224/2009 del 17 luglio del Ministero dell’Economia, del Lavoro e delle Finanze, e attraverso un’ordinanza pubblicata il 20 dicembre 2016.
Per conoscere tutte le informazioni e risolvere i dubbi, tutti gli interessati sono invitati all’incontro che si terrà lunedì 20 febbraio, alle ore 10:00, nella sala conferenze della Casa della Cultura (Calle San Antón, 46).
L’offerta formativa, le date di inizio, la durata, i profili di accesso, le unità formative e le professioni associate, i requisiti, le procedure di registrazione, ecc. sono gli argomenti che verranno discussi in questo incontro. Inoltre, tutti gli interessati che non possono partecipare all’incontro possono rivolgersi agli operatori comunali del Dipartimento di Formazione e Occupazione (Calle Ramón y Cajal, 5), per assistervi dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 14:00.
ORDINANZA del 19 novembre 2018 che regola la procedura di ottenimento delle qualifiche per i professionisti appartenenti alle categorie di badante, badante geriatrica, assistente domiciliare e assistente personale nei centri e nei servizi sociali del Sistema per l’Autonomia e l’Assistenza alle Dipendenze, nella Comunità Autonoma di Galizia.
Fatte salve le competenze delle Comunità Autonome e dell’Amministrazione Generale dello Stato, l’articolo 34 della Legge 39/2006, del 14 dicembre, riserva al Consiglio Territoriale dei Servizi Sociali e al Sistema per l’Autonomia e la Cura delle Dipendenze la facoltà di stabilire criteri comuni per l’accreditamento e la qualità dei centri e dei servizi.
Con Risoluzione dell’11 dicembre 2017, del Segretario di Stato per i Servizi Sociali e l’Uguaglianza, l’Accordo del Consiglio Territoriale dei Servizi Sociali e del Sistema per l’Autonomia e la Cura delle Dipendenze del 19 ottobre 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato del 30 dicembre 2017. Questo nuovo accordo modifica l’accordo adottato il 27 novembre 2008, lasciando senza effetto l’accordo del 7 ottobre 2015.
Articolo 1 – Nella Capitale Federale e nell’area sottoposta alla giurisdizione nazionale, l’esercizio dell’attività infermieristica, sia libera che in rapporto di dipendenza, è soggetto alle disposizioni della presente legge e dei regolamenti emanati in conseguenza di essa.
Art. 2 – L’esercizio dell’attività infermieristica comprende le funzioni di promozione della salute, recupero e riabilitazione, nonché di prevenzione delle malattie, svolte autonomamente nei limiti delle competenze derivanti dalle rispettive qualifiche.
Allo stesso modo, l’insegnamento, la ricerca e la consulenza su argomenti di loro competenza e l’amministrazione di servizi, se effettuati da persone autorizzate all’esercizio dell’attività infermieristica, sono considerati esercizio dell’attività infermieristica.
a) Professionale: consiste nell’applicazione di un corpo sistematico di conoscenze per l’identificazione e la risoluzione di situazioni di salute-malattia nell’ambito delle proprie competenze;