Legge 104 documenti da presentare al datore di lavoro

Legge 104 documenti da presentare al datore di lavoro

Legge argentina sul contratto di lavoro 2022

Lo scopo di questa legge è quello di regolamentare l’attività professionale del commerciante, i suoi diritti e obblighi, la concorrenza commerciale, il trasferimento degli stabilimenti commerciali e di caratterizzare gli atti di commercio.

Gli usi e le consuetudini commerciali possono servire da regola solo quando la legge vi fa riferimento, per determinare il significato di parole o frasi tecniche del commercio e per interpretare atti o convenzioni della stessa natura.

Art. 10.- La proibizione di cui all’articolo precedente non si estende alla facoltà di stipulare contratti di prestito e di interesse, a condizione che non rendano l’esercizio di tale facoltà una professione abituale di commercio.

I beni che costituiscono il capitale devono costituire un patrimonio separato o indipendente dagli altri beni appartenenti alla persona fisica. Queste attività sono destinate a soddisfare gli obblighi di tali società.

La responsabilità del fondatore è limitata all’importo del capitale assegnato alla società. In caso di frode, truffa o inosservanza delle disposizioni della presente legge, egli risponde illimitatamente con gli altri beni del suo patrimonio.

Legge 3/2014, del 27 marzo, che modifica il testo rivisto della Legge Generale per la Difesa dei Consumatori e degli Utenti e altre leggi complementari, approvate con il Regio Decreto Legislativo 1/2007, del 16 novembre.

Il 22 novembre 2011 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La direttiva dà un nuovo impulso alla tutela dei consumatori e degli utenti europei e al consolidamento del mercato interno, con l’obiettivo di rafforzare la certezza del diritto sia per i consumatori e gli utenti che per le imprese, eliminando le disparità esistenti nel diritto contrattuale europeo dei consumatori che creano ostacoli significativi nel mercato interno. A tal fine, la direttiva estende l’armonizzazione degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri secondo un approccio di piena armonizzazione, con specifiche eccezioni, e introduce modifiche sostanziali all’attuale legislazione europea sui contratti dei consumatori e degli utenti, che è stata incorporata nel nostro diritto interno attraverso il testo rivisto della Legge generale per la difesa dei consumatori e degli utenti e altre leggi complementari.

Il Titolo preliminare disciplina nel dettaglio il regime degli organi amministrativi, prendendo come base le norme finora in vigore contenute nella Legge 30/1992, del 26 novembre, nella quale sono state inserite alcune novità. La creazione di organismi può avvenire solo dopo aver verificato che non vi siano duplicazioni con organismi già esistenti. Si completano le disposizioni sugli organi dell’Amministrazione consultiva e si migliora la regolamentazione degli organi collegiali, in particolare quelli dell’Amministrazione generale dello Stato, evidenziando la generalizzazione dell’uso dei mezzi elettronici affinché questi possano essere costituiti, tenere le loro sessioni, adottare accordi, redigere e inviare i verbali delle loro riunioni.

La legge disciplina i Ministeri e la loro organizzazione interna, basata sui seguenti organi: Ministri, Segretari di Stato, Sottosegretari, Segretari generali, Segretari tecnici generali, Direttori generali e Sottodirettori generali.

Questa legge incorpora funzioni dei Ministri che finora erano disperse in altri regolamenti o che erano inerenti all’esercizio di alcune funzioni, come la stipula di contratti e accordi nell’ambito delle loro competenze; l’autorizzazione di modifiche di bilancio; la decisione sulla rappresentanza del Ministero in organi collegiali o gruppi di lavoro; la presentazione dei conti del Dipartimento alla Corte dei Conti; la risoluzione di ricorsi amministrativi presentati agli organi superiori ed esecutivi del Dipartimento. La legge riorganizza parzialmente le competenze tra gli organi superiori, Ministri e Segretari di Stato, e gli organi esecutivi, Sottosegretari, Segretari Generali, Segretari Tecnici Generali e Direttori Generali dei Ministeri, attribuendo ad alcuni organi alcune funzioni che finora erano solitamente delegate a loro. E per rendere possibili le misure di miglioramento della gestione proposte nel Rapporto CORA, viene attribuita ai Sottosegretari una nuova competenza: quella di adottare e promuovere misure volte alla gestione centralizzata delle risorse e dei materiali nell’ambito del loro Dipartimento.