
Contestazione documenti prodotti in giudizio
Modello di memoria che contesta i documenti
Può accadere che, avendo presentato un documento con tali memorie, la controparte dubiti della sua autenticità o ritenga che non sia completo. In tal caso, può essere contestata all’udienza preliminare, secondo le disposizioni dell’art. 427 LEC, o all’udienza del processo orale (art. 443 LEC).
L’art. 427.1 LEC stabilisce che, all’udienza preliminare, ciascuna parte si pronuncia sui documenti prodotti dall’altra parte fino a quel momento, indicando se li ammette o li contesta o se ne prende atto o, se del caso, propone una prova della loro autenticità.
In primo luogo, in numerose occasioni, vediamo che i documenti sono contestati, affermando che il contenuto del documento è contestato, in altre parole, si ammette tacitamente che il documento non è falso, né è stato modificato, né è incompleto o parziale, in altre parole, ciò che non si ammette è che il documento accredita ciò che la controparte afferma quando lo fornisce, quindi si riferisce in realtà al valore probatorio intrinseco del documento, il che capisco che è un errore, come verrà spiegato in seguito.
La legge n. 19.799 sulle firme elettroniche, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2002 (di seguito la “legge”), ammette la presentazione di documenti elettronici al processo e ne regola l’efficacia probatoria. (1) La legge consente la presentazione di documenti elettronici al processo non solo come mezzi di prova, ma anche per altri scopi, come, ad esempio, per dimostrare la capacità giuridica o come strumenti fondanti della domanda.
Sulla base del fatto che in Cile il sistema probatorio è regolato dalla legge, possiamo sostenere che era necessario un atto legislativo per riconoscere che i documenti elettronici possono essere presentati al processo e avere valore o efficacia probatoria.
Da questo punto di vista, è logico pensare che fosse necessaria una legge che prescrivesse espressamente l’ammissibilità dei documenti elettronici al processo e ne regolasse il valore probatorio. Inoltre, e nello stesso senso, non dobbiamo dimenticare che l’omissione di formalità dichiarate essenziali dalla legge, come l’aggiunta degli atti regolarmente presentati dalle parti e la pratica di procedimenti probatori che potrebbero produrre l’inescusabilità di una delle parti, è causa sufficiente per la presentazione di un ricorso in cassazione nella forma. (4) Era quindi fondamentale che il legislatore riconoscesse espressamente il documento elettronico e la sua efficacia probatoria, al fine di evitare ogni tipo di confusione e di vizi di nullità al processo nel caso in cui uno dei contendenti dovesse presentare questo tipo di prova.
L’articolo 427.1 della Legge sulla procedura civile (LEC) prevede che, all’udienza, “ciascuna parte si pronuncia sui documenti prodotti al contrario fino a quel momento, precisando se li ammette o li contesta o li riconosce o se, eventualmente, propone la prova della loro autenticità”.
Nonostante i diversi contenuti della dichiarazione cui fa riferimento la norma e l’inclusione tra essi del riconoscimento (“riconosce”), il legislatore sembra voler esprimere che la parte, di fronte a un documento prodotto dalla controparte con la sua domanda o difesa, deve prendere una posizione chiara sulla sua autenticità, pronunciandosi solo su di esso e proponendo, in caso di negazione, la relativa prova. Di conseguenza, le argomentazioni sul contenuto e sull’efficacia probatoria del documento, che avrebbero dovuto essere svolte esclusivamente nelle memorie, sono escluse in questa fase.