Recupero detrazioni figli a carico nel 730

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Redditi da locazione

10. Compilazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche. Allegati La legge 22/2009 del 18 dicembre, che regola il nuovo sistema di finanziamento delle Comunità autonome, stabilisce nuovi poteri normativi che saranno applicabili dal 1° gennaio 2011.

In conformità a questa legge, le Comunità Autonome elencate di seguito hanno approvato alcune deduzioni sulla parte regionale dell’imposta lorda dovuta, applicabili rispettivamente ai contribuenti che sono considerati residenti nel territorio di ciascuna di queste Comunità Autonome durante l’anno fiscale.

1.1. 1 In conformità alle disposizioni dell’articolo 17 del Testo Unico della Legge sulla Sicurezza Sociale dei Dipendenti Civili dello Stato, approvato con il Regio Decreto Legislativo 4/2000, del 23 giugno (di seguito, LSSFCE) e dell’articolo 77 del Regolamento Generale della Mutualidad General del Mutualismo Administrativo (di seguito, RGMA), approvato con il Regio Decreto 375/2003, del 28 marzo, l’obiettivo dell’Accordo tra la Mutualidad General del Funcionarios Civiles del Estado (di seguito, MUFACE) e l’Ente sottoscritto (di seguito, l’Ente) è quello di garantire la copertura del canone di locazione, lo scopo dell’Accordo tra la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (di seguito, MUFACE) e l’Ente sottoscritto (di seguito, Ente) è quello di garantire l’accesso all’erogazione dell’assistenza sanitaria nel territorio nazionale agli iscritti e agli altri beneficiari del MUFACE che scelgono di ricevere l’assistenza attraverso l’Ente (di seguito, beneficiari).

1.1.4 Al fine di fornire servizi di assistenza sanitaria, la Compagnia di assicurazione metterà a disposizione del gruppo protetto tutti i mezzi necessari (di seguito denominati mezzi della Compagnia) in conformità a quanto stabilito nel capitolo 3 del presente accordo. Se, in via eccezionale, l’Entità non dispone di tali mezzi, sarà direttamente responsabile delle spese sostenute per l’uso di mezzi non convenzionati, in conformità alle clausole stabilite nel presente Accordo.

ARTICOLO 100. DETERMINAZIONE DEL REDDITO LORDO NEI CONTRATTI DI RENDITA. Nei contratti di rendita, il reddito lordo delle parti contraenti è determinato come segue:

2. La pensione periodica costituisce un reddito lordo per il beneficiario ed è stimata come una percentuale annua del prezzo o del capitale versato, equivalente al tasso di interesse dei depositi bancari a termine.

3. Le indennità di mancato adempimento, originate dalla risoluzione del contratto di rendita vitalizia, costituiscono un reddito lordo. Il loro valore viene stabilito sottraendo dalla somma ricevuta alla scadenza del contratto il prezzo o il capitale versato, ridotto della parte di rendita periodica che non ha costituito reddito lordo per il beneficiario.

ARTICOLO 102. CONTRATTI FIDUCIARI MERCANTILI. Per la determinazione dell’imposta sul reddito nei contratti fiduciari commerciali si osservano le seguenti regole: