Rinnovo contratti pubblico impiego

Rinnovo contratti pubblico impiego

Differenza tra proroga del termine e proroga della scadenza

AGGIORNAMENTO del 21/3/2019: per completare l’informazione abbiamo creato a febbraio 2019 l’articolo “Il trattamento anticipato dei contratti”, e potete consultare anche l’articolo complementare “I contratti minori nel nuovo Codice dei contratti: dubbi interpretativi sulla sua disciplina” pubblicato il 25 aprile 2019.

I periodi di sospensione per una causa imputabile all’Amministrazione o per cause di forza maggiore non saranno presi in considerazione per il calcolo del periodo di durata. Se il concessionario è responsabile del ritardo nell’esecuzione dei lavori, saranno applicate delle penali, senza alcuna proroga del termine.

Le proroghe sono obbligatorie per l’appaltatore, tranne nel caso in cui l’amministrazione abbia ritardato il pagamento del prezzo per più di 6 mesi, nel qual caso l’appaltatore può risolvere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni causati.

L’ente appaltante può concedere una proroga del termine di esecuzione del servizio in caso di ritardo nell’esecuzione da parte dell’appaltatore, fatte salve le eventuali penali applicabili.

Versione aggiornata derivante dall’incorporazione nel Decreto n. 150/012 degli emendamenti inclusi nella Legge n. 18.996 (Rendiconto Finanziario 2011), nella Legge n. 19.149 (Rendiconto Finanziario 2012), nella Legge n. 19.438 (Rendiconto Finanziario 2015), nella Legge n. 19.355 (Legge di Bilancio Nazionale per l’anno finanziario 2015-2019), nella Legge n. 19.535 (Rendiconto Finanziario 2016) e nella Legge n. 19.670 (Rendiconto Finanziario 2017).

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Per gli Enti Autonomi e i Servizi Decentrati del settore industriale e commerciale dello Stato, si applicano le disposizioni sulla Contabilità e l’Amministrazione Finanziaria, nella misura in cui le loro leggi organiche non prevedano espressamente regimi speciali.

Fonte: Legge n. 15.903 del 10/nov/987, articolo 451 con la formulazione dell’articolo 15 della legge n. 18.834 del 4/nov/011, articolo 16 della legge n. 19.670 del 15/ott/018 e articolo 313 della legge n. 19.889 del 9/lug/020.

Per quanto riguarda la classificazione degli appalti di lavori, la legge stabilisce una soglia di 500 euro. 500.000, stabilendo inoltre che per gli appalti di lavori il cui valore stimato è inferiore a tale cifra, l’appaltatore può dimostrare la propria solvibilità o essendo classificato come appaltatore di lavori nel gruppo o sottogruppo di classificazione corrispondente all’appalto o dimostrando il rispetto dei requisiti specifici di solvibilità indicati nel bando di gara o nell’invito a partecipare alla procedura e dettagliati nel capitolato d’oneri, e rimandando allo sviluppo normativo la definizione dei requisiti e dei mezzi che, in assenza di quanto indicato nel capitolato d’oneri, opereranno in base alla natura, all’oggetto e al valore stimato dell’appalto, mezzi e requisiti che saranno complementari a quelli che, se del caso, figurano nel capitolato d’oneri.

In relazione agli appalti di servizi, la Legge prevede che non sia richiesta la classificazione dell’appaltatore e che per questi appalti l’appaltatore possa dimostrare la propria solvibilità attraverso la classificazione nel gruppo o sottogruppo di classificazione corrispondente all’appalto, tenendo conto del suo codice CPV, oppure dimostrando il rispetto dei requisiti specifici di solvibilità richiesti nel bando di gara o nell’invito a partecipare alla procedura e dettagliati nel capitolato d’appalto, e, come nel caso degli appalti di lavori, si riferisce alla determinazione dei requisiti e dei mezzi che, in mancanza di quanto indicato nel capitolato d’oneri, opereranno in funzione della natura, dell’oggetto e del valore stimato dell’appalto, mezzi e requisiti che saranno complementari a quelli che, eventualmente, figurano nel capitolato d’oneri.