
Rinnovi contratti a tempo determinato
Durata dei contratti temporanei
L’attuale formulazione dell’articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori, la cui origine si trova nel Regio Decreto Legge 8/1997, del 16 maggio 1997, e ancor prima nell’Accordo Interconfederale sulla Stabilità dell’Occupazione, firmato dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative a livello nazionale, mira a specificare e delimitare i casi in cui si possono utilizzare questi tipi di contratto, in particolare i contratti di lavoro o di servizi e i contratti temporanei dovuti a circostanze produttive. Logicamente, il presente Regio Decreto è destinato a servire anche a questo scopo.
In virtù di ciò, in conformità con l’articolo 15, sezione 5, dello Statuto dei Lavoratori e con la prima disposizione finale della Legge 63/1997, del 26 dicembre, su proposta del Ministro del Lavoro e degli Affari Sociali, dopo aver consultato le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative, in accordo con il Consiglio di Stato e a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del 18 dicembre 1998,
Il contratto di lavoro a tempo determinato dovuto a circostanze produttive, che sostituisce il precedente contratto a tempo determinato, ha origine nell’articolo 15.2 del Regio Decreto Legislativo 2/2015, dello Statuto dei Lavoratori, a seguito della riforma del lavoro del Regio Decreto Legge 32/2021, e le specifiche di questo contratto sono le seguenti:
Per far fronte all’aumento occasionale e imprevedibile dell’attività e alle fluttuazioni che, pur costituendo la normale attività dell’azienda, comprese quelle prodotte dalle ferie annuali dei suoi lavoratori, generano uno squilibrio temporaneo tra i lavoratori stabili di cui dispone e quelli di cui ha effettivamente bisogno per risolvere tali circostanze produttive, purché tali esigenze non possano essere risolte con lavoratori permanenti-discontinui.
Deve essere formalizzata per iscritto, indicando nel contratto con precisione la causa che la giustifica. Tuttavia, se la durata è pari o inferiore a 4 settimane, non è necessario che sia scritta. Se il contratto è part-time, deve essere formalizzato per iscritto.
Il punto di partenza è l’esistenza di tre tipi di contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato e di formazione. Questo viene presentato come una limitazione della pluralità di figure tradizionalmente presenti nel nostro diritto; ma si tratta piuttosto di una riorganizzazione della pluralità di contratti in tre grandi categorie, cosa che di fatto esisteva già prima.
L’aspetto veramente innovativo è la scomparsa delle tre fattispecie tradizionali di contratto temporaneo, sostituite da due nuove fattispecie che prescindono dalla specificità dell’opera o del servizio. Ora ci saranno solo due modalità, una per la sostituzione dei lavoratori e l’altra dovuta alle circostanze della produzione. All’interno di queste circostanze di produzione, si distingue tra circostanze “imprevedibili” (picchi di produzione inattesi) e “prevedibili”, che devono essere di durata molto breve. Ciò significa che uno degli strumenti più utilizzati dalle aziende, il contratto per un lavoro o un servizio specifico, non è più un’opzione per loro.