Proroga contratti covid sanità

Proroga contratti covid sanità

Effetti della sospensione di un contratto di lavoro

Da quel momento in poi, l’articolazione giuridica della risposta alla pandemia si è strutturata attorno a due strumenti costituzionali, da un lato la dichiarazione dello stato di allarme e le misure adottate in virtù di essa, dall’altro l’adozione di successivi regi decreti-legge, fondamentalmente volti ad alleviare le conseguenze e gli effetti negativi che la pandemia sta avendo sulla sfera socio-economica e le misure di contenimento adottate per arginarla.

Oltre alle misure di limitazione della libertà di movimento, che, come previsto dalla legge, era subordinata al rispetto di determinati requisiti, questo regolamento prevedeva una serie di misure di contenimento in diversi ambiti, dall’istruzione e formazione alle attività commerciali, alle strutture culturali, agli stabilimenti e alle attività ricreative, alle attività alberghiere e di ristorazione, ai luoghi di culto e alle cerimonie civili e religiose.

Questi sviluppi hanno richiesto l’adozione di successive misure aggiuntive per affrontare la pandemia. Tuttavia, l’articolo sei della citata Legge Organica 4/1981, del 1° giugno, stabilisce che la durata e gli effetti dello stato di allarme non possono superare i quindici giorni e che può essere prorogato solo con l’espressa autorizzazione del Congresso dei Deputati, che in questo caso può stabilire la portata e le condizioni in vigore durante la proroga.

Al di là dell’impatto sull’economia complessiva, le misure di contenimento sanitario comportano una temporanea riduzione dell’attività economica e sociale per il tessuto produttivo e sociale, limitando la mobilità e paralizzando l’attività di numerosi settori, con significative perdite di reddito per famiglie, lavoratori autonomi e imprese.

L’impatto finale dell’attuale situazione di emergenza dipenderà, in larga misura, dalla mobilitazione delle risorse nazionali e dell’Unione Europea e dal coordinamento delle politiche di bilancio, monetarie, finanziarie e strutturali.

In queste circostanze eccezionali, la politica economica deve essere orientata a proteggere i posti di lavoro, ad aiutare i più vulnerabili e a mantenere il tessuto produttivo. Si dovrebbe incoraggiare un rapido ritorno alla normalità una volta ripristinate le condizioni di mobilità e revocate le misure di contenimento.

All’interno dell’Unione Europea e a livello internazionale, attraverso il G20, il FMI, l’OCSE e altri organismi, la comunità internazionale sta cercando di coordinare le proprie azioni, condividendo misure e buone pratiche e mettendo in atto azioni per sostenere gli sforzi compiuti, presentando piani d’azione congiunti. A livello europeo, gli Stati membri hanno adottato misure fiscali a sostegno dell’economia per un importo pari a quasi il 2% del PIL dell’area dell’euro e hanno avviato programmi di erogazione di liquidità a sostegno di lavoratori e imprese per un importo pari al 13% del PIL complessivo. La BCE ha adottato misure eccezionali per sostenere l’economia europea, anche attraverso il programma di acquisto di emergenza per le pandemie (PEPP) da 750 miliardi di euro, la Commissione europea ha preso la decisione di attivare la clausola di salvaguardia del Patto di stabilità e crescita e la Banca europea per gli investimenti ha proposto ulteriori importanti azioni per estendere la fornitura di garanzie alle imprese europee.

Tali contratti scadevano il 31 dicembre e si è ritenuto opportuno prorogarli nella loro interezza per garantire il potenziamento del personale delle istituzioni sanitarie dell’Assessorato regionale alla Sanità, nella misura in cui le attuali esigenze sanitarie ed epidemiologiche lo richiedano.

La risoluzione stabilisce che tutte le posizioni temporanee autorizzate e le nomine temporanee di personale a tempo determinato di natura legale per il cumulo di incarichi formalizzate o prorogate fino al 31 dicembre 2021 saranno prorogate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022, e potranno essere prorogate se la situazione lo renderà opportuno.