Nuovo codice contratti pubblici

Nuovo codice contratti pubblici

Articolo 149.4 legge sui contratti del settore pubblico

applicazioni informatiche necessarie per la gestione telematica di queste comunicazioni. Per poterli utilizzare, i responsabili degli enti obbligati a notificare gli appalti aggiudicati o modificati devono

modulo elettronico per richiedere l’accesso al sistema elettronico di notifica dei contratti. Una volta elaborata la richiesta, potranno utilizzare le funzioni disponibili per la notifica telematica dei dati contrattuali, o autorizzare altri utenti della loro organizzazione a completarla. L’oggetto degli appalti aggiudicati deve essere codificato con la tabella CPV 2008 (CPV).

Il nuovo Codice civile e commerciale stabilisce alcune regole fondamentali di interpretazione contrattuale, che sostituiscono quelle contenute nel Codice commerciale (artt. 217, 218 e 219) e nel Codice civile di Vélez (art. 1198). Il CCC riprende le regole che il Codice di Commercio, la giurisprudenza e la dottrina avevano elaborato, con una terminologia più moderna e alcune modifiche particolari. Queste regole ermeneutiche sono rivolte sia alle parti di un contratto sia al giudice o all’arbitro che deve risolvere una controversia contrattuale e interpretare quanto concordato dalle parti. Servono anche, in anticipo, a chi deve redigere i contratti, in modo da poterne adattare la formulazione alla luce di ciò che il giudice o l’interprete arbitrale interpreterà applicando i criteri ermeneutici del CCC. Non si tratta di semplici consigli, ma di vere e proprie regole positive di interpretazione.

Per quanto riguarda il significato delle parole usate nei contratti, esso prevede che esse debbano essere intese nel senso loro attribuito dagli “usi generali”, a meno che non abbiano un significato specifico derivante dalla legge, dall’accordo delle parti o dagli “usi e consuetudini del luogo di conclusione” (art. 1063). Le stesse regole si applicano al comportamento non verbale, ai segni e alle espressioni con cui il consenso può essere espresso.

Il principio dell’autonomia delle parti è la pietra angolare su cui si fonda l’intero sistema del diritto privato e consiste nella qualità della volontà in virtù della quale una persona ha il potere di autodeterminarsi e di essere soggetta a un certo ordine.

A questo punto, però, va chiarito che questo principio del libero arbitrio è la pietra angolare su cui si fonda l’intero sistema del diritto privato e consiste nella qualità della volontà in virtù della quale la persona ha il potere di autodeterminarsi e di essere soggetta a un certo ordine2. Ha due aspetti chiari: da un lato, la possibilità di contrattare o meno e di scegliere con chi, e, dall’altro, quella di contrattare in un certo modo, stabilendo e negoziando il contenuto del contratto, attraverso l’autoregolamentazione degli obblighi che ne derivano, e quella di modificare le clausole dell’accordo.

Tuttavia, abbiamo visto che la realtà va oltre questi concetti giuridici e che troviamo accordi in cui l’autonomia della volontà viene limitata e persino annullata. In molti casi, come è emerso dal dibattito parlamentare sulla legge 26.994, si tratta di una mera declamazione ed esiste solo il contratto predisposto, il contratto di adesione o quello perfezionato mediante un modulo, in cui una sola delle parti impone tutte le condizioni generali; spesso lo fa la parte economicamente più forte, come accade, ad esempio, per la locazione di cose o nel caso della locazione di immobili destinati ad abitazione.