Nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato

Nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato

Contratto a tempo indeterminato

Occorre inoltre tenere presente che il contratto temporaneo non può essere stato oggetto di una modifica sostanziale delle sue condizioni nei sei mesi precedenti la sua cessazione, né può essere stato prorogato per più di tre mesi o per un periodo più lungo di quello originariamente concordato.

A tal fine, non è necessario che il contratto sia stato rinnovato o prorogato. Il contratto a tempo determinato si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato e, pertanto, non è necessario che il lavoratore o il datore di lavoro facciano nulla.

D’altra parte, il contratto a tempo determinato è anche più flessibile per il lavoratore, in quanto gli consente di cambiare più facilmente azienda e quindi ha maggiori possibilità di trovare un lavoro più adatto alle sue esigenze e aspettative. Tuttavia, il contratto temporaneo presenta anche alcuni svantaggi per il lavoratore, in quanto non vi è alcuna garanzia di permanenza nel posto di lavoro e, pertanto, può portare a situazioni di instabilità lavorativa. Inoltre, i contratti temporanei hanno di solito una durata inferiore a quella dei contratti a tempo indeterminato e, pertanto, il lavoratore riceve di solito uno stipendio più basso rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.

1.2.8. Contratti legati a programmi di attivazione dell’occupazione (DA 9ª Legge sull’occupazione) e assunzioni nell’ambito del Piano di ripresa, trasformazione e resilienza e dei Fondi dell’Unione europea (DA 5ª RDLey 32/2021).

1.4.3.6. Contratti temporanei legati a “programmi di attivazione dell’occupazione” e assunzioni nell’ambito del Piano di ripresa, trasformazione e resilienza e dei fondi dell’Unione europea (DA 5° D.D.L. 32/2021).

Il contratto di lavoro è caratterizzato dal fatto che le parti si obbligano a scambiare il lavoro con la retribuzione in modo continuativo durante la vita del rapporto derivante dall’accordo stesso (si tratta, quindi, di un contratto a tratti successivi).

Date le novità introdotte dal RDL 32/2021, si distingue anche tra il regime giuridico precedente e quello in vigore dalla sua entrata in vigore, prendendo spunto dall’analisi del nuovo contratto a tempo indeterminato-discontinuo (art. 16 ET).

Allo stesso tempo, sono stati aumentati i meccanismi che favoriscono la durata indeterminata del rapporto in caso di contratti a catena (sia “della persona” che “del lavoro” – art. 15.5 ET); e i contratti temporanei (in particolare quelli per circostanze produttive di durata inferiore a 30 giorni) sono soggetti a un contributo aggiuntivo. Allo stesso tempo, per convincere i destinatari del regolamento a rispettare questi dettami, si è assistito a un sostanziale aumento delle sanzioni amministrative previste dalla LISOS.

La conversione di un contratto temporaneo in un contratto a tempo indeterminato a causa dell’inadempienza del datore di lavoro è chiamata conversione forzata. Se i requisiti di un contratto temporaneo non sono soddisfatti, il datore di lavoro è obbligato a convertire il rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato.

Uno dei motivi è l’accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore per incorporare quest’ultimo nella forza lavoro permanente. Poco prima della scadenza del contratto temporaneo, l’offerta può essere rilanciata e il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere firmato. Si tratta di una conversione volontaria.

Un contratto temporaneo sarà convertito in un contratto a tempo indeterminato quando la natura temporanea del contratto non è giustificata. Ovvero, perché il lavoro per il quale è stato contrattato non è specificamente espresso o perché il lavoro assegnato non è preciso nel tempo o perché risponde a esigenze permanenti e ordinarie dell’azienda.

I contratti di lavoro temporaneo, che superano le 4 settimane a tempo pieno, devono essere formalizzati per iscritto. Se un lavoratore è stato assunto verbalmente, non significa che non ci sia alcun vincolo.