Disciplina dei contratti pubblici

Disciplina dei contratti pubblici

Articolo 149.4 legge sui contratti del settore pubblico

Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

UEDirettiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle gare d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

EUR 2083/2005Regolamento della Commissione 2083/2005 che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.

RUE 1874/2004Regolamento della Commissione 1874/2004 che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di applicazione in materia di procedure di appalto

Articolo 10. Centrali di committenza.1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare contratti per lavori, forniture e/o servizi attraverso una centrale di committenza creata esclusivamente a tale scopo, che avrà in ogni caso lo status di ente aggiudicatore. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aderire alle centrali di committenza costituite ai sensi della presente legge provinciale nel rispetto delle seguenti regole:a) Con atto espresso, l’amministrazione aggiudicatrice dichiara la propria volontà di partecipare alla centrale di committenza e l’accettazione delle condizioni specifiche di adesione.b) Con atto espresso, l’organo competente della centrale di committenza accetta l’adesione.3 La costituzione di una centrale di committenza è pubblicata sul Portale degli appalti, con espressa menzione del suo scopo e delle amministrazioni aggiudicatrici che ne fanno parte.

Articolo 19. Condizioni speciali di compatibilità.1. Una persona fisica o giuridica che ha partecipato alla stesura dei documenti preparatori dell’appalto è esclusa dalla procedura solo se non esistono altri mezzi per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e della libera concorrenza.2 Prima dell’esclusione della persona che ha partecipato alla preparazione dell’appalto, le viene concessa un’audizione.3 L’amministrazione aggiudicatrice informa la persona che ha partecipato alla preparazione dell’appalto della sua intenzione di escluderla dalla procedura. L’amministrazione aggiudicatrice informa gli altri interessati della partecipazione di un altro offerente alla preparazione dei documenti preparatori e delle stesse informazioni a cui ha avuto accesso la persona che ha partecipato alla fase preparatoria, e fissa termini adeguati per la presentazione delle offerte.3 Gli appalti che hanno per oggetto la supervisione, il monitoraggio, il controllo e la direzione dell’esecuzione di qualsiasi contratto non possono essere aggiudicati alle società o ai professionisti cui sono stati aggiudicati gli appalti, né alle società ad essi collegate.

I contratti soggetti a regolamentazione armonizzata sono quelli che, poiché raggiungono una certa soglia nel loro valore stimato, sono soggetti a norme speciali in materia di pubblicità e scelta della procedura. Si tratta di contratti di rilevanza comunitaria e, pertanto, devono avere una pubblicità qualificata a livello di Unione Europea.

In generale, si tratta di appalti di lavori, concessioni di lavori e concessioni di servizi con un valore stimato pari o superiore a 5.382.000 euro e di appalti di forniture o servizi con un valore stimato pari o superiore a 140.000 euro.

Esiste anche una procedura amministrativa, la procedura aperta semplificata, che ha un regime giuridico specifico. Uno dei requisiti per la sua applicazione è che si tratti di appalti di lavori con un valore stimato pari o inferiore a 2.000.000 di euro, o di appalti di forniture e servizi con un valore stimato pari o inferiore a 100.000 euro.

In generale, a causa dell’ambito di applicazione, è possibile distinguere un regime giuridico specifico per gli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché per le concessioni di lavori e le concessioni di servizi nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali. Esiste una legge specifica per questi tipi di contratti.