Debiti contratti dal coniuge in regime di comunione dei beni

Debiti contratti dal coniuge in regime di comunione dei beni

Riconoscimento del debito tra coniugi

Al di fuori di questi casi, ogni coniuge risponde con i propri beni personali dei propri debiti e, se i suoi beni personali non sono sufficienti a pagarli e un creditore chiede il pignoramento dei beni della comunità, il coniuge non debitore può chiedere che in tale pignoramento i beni della comunità siano sostituiti dalla quota del coniuge debitore nell’unione coniugale, nel qual caso il pignoramento porterà allo scioglimento della comunità dei beni. Tuttavia, se i beni della comunità sono pignorati, si considera che il coniuge debitore abbia ricevuto il valore di tali beni per la sua quota al momento del pagamento con fondi propri o al momento della liquidazione dell’unione coniugale.

Il Codice civile stabilisce quali debiti sono di proprietà di ciascun coniuge e quali sono di proprietà della comunione dei beni. A questo proposito, la regola da seguire è che tutti i debiti contratti da uno solo dei coniugi sono di natura personale, a meno che la legge non stabilisca diversamente. Ai sensi dell’art. 1367 del Codice civile, si intende come regola che l’obbligazione assunta da uno solo dei coniugi non è un debito dell’unione, a condizione che il consenso dell’altro coniuge non sia espressamente indicato.

1. Obblighi assunti da entrambi i coniugi congiuntamente o da uno di essi con il consenso dell’altro. È necessario il doppio consenso perché tali obbligazioni siano anche un debito della società. In questo caso, non importa se il debito è stato contratto per scopi estranei agli interessi della famiglia. Il consenso può essere preventivo, simultaneo o successivo, ma deve sempre essere espresso, cioè la manifestazione di volontà deve essere inequivocabile nel senso che la comunità dei beni è vincolata.

A volte si verificano situazioni complicate quando un coniuge è chiamato a rispondere dei debiti contratti dall’altro coniuge. L’opinione generale è che se un coniuge non ha contratto un debito, l’altro coniuge non dovrebbe risponderne; tuttavia, esistono regole per queste situazioni, che dovrebbero essere conosciute, in quanto potrebbero verificarsi situazioni in cui un coniuge è responsabile di questi debiti, anche se non vi ha partecipato.

In regime di comunione dei beni, un coniuge risponde illimitatamente di tutti i debiti contratti dall’altro coniuge, perché la legge, pur affermando che è necessario il consenso di entrambi i coniugi, dice anche che tale consenso si presume, salvo prova contraria. In altre parole, il consenso tacito si presume quando, ad esempio, il debito deriva dall’attività commerciale o industriale di un coniuge e tale attività è svolta con la consapevolezza e senza l’espressa opposizione dell’altro coniuge.

In ogni caso, entrambi i coniugi sono responsabili dei debiti di cui si è nutrita l’economia familiare, ad esempio quelli di cui la famiglia ha beneficiato o che derivano dall’acquisto di beni per uso familiare.