
Debiti contratti dal coniuge in regime di comunione dei beni
Riconoscimento del debito tra coniugi
Al di fuori di questi casi, ogni coniuge risponde con i propri beni personali dei propri debiti e, se i suoi beni personali non sono sufficienti a pagarli e un creditore chiede il pignoramento dei beni della comunità, il coniuge non debitore può chiedere che in tale pignoramento i beni della comunità siano sostituiti dalla quota del coniuge debitore nell’unione coniugale, nel qual caso il pignoramento porterà allo scioglimento della comunità dei beni. Tuttavia, se i beni della comunità sono pignorati, si considera che il coniuge debitore abbia ricevuto il valore di tali beni per la sua quota al momento del pagamento con fondi propri o al momento della liquidazione dell’unione coniugale.
Il Codice civile stabilisce quali debiti sono di proprietà di ciascun coniuge e quali sono di proprietà della comunione dei beni. A questo proposito, la regola da seguire è che tutti i debiti contratti da uno solo dei coniugi sono di natura personale, a meno che la legge non stabilisca diversamente. Ai sensi dell’art. 1367 del Codice civile, si intende come regola che l’obbligazione assunta da uno solo dei coniugi non è un debito dell’unione, a condizione che il consenso dell’altro coniuge non sia espressamente indicato.
1. Obblighi assunti da entrambi i coniugi congiuntamente o da uno di essi con il consenso dell’altro. È necessario il doppio consenso perché tali obbligazioni siano anche un debito della società. In questo caso, non importa se il debito è stato contratto per scopi estranei agli interessi della famiglia. Il consenso può essere preventivo, simultaneo o successivo, ma deve sempre essere espresso, cioè la manifestazione di volontà deve essere inequivocabile nel senso che la comunità dei beni è vincolata.
A volte si verificano situazioni complicate quando un coniuge è chiamato a rispondere dei debiti contratti dall’altro coniuge. L’opinione generale è che se un coniuge non ha contratto un debito, l’altro coniuge non dovrebbe risponderne; tuttavia, esistono regole per queste situazioni, che dovrebbero essere conosciute, in quanto potrebbero verificarsi situazioni in cui un coniuge è responsabile di questi debiti, anche se non vi ha partecipato.
In regime di comunione dei beni, un coniuge risponde illimitatamente di tutti i debiti contratti dall’altro coniuge, perché la legge, pur affermando che è necessario il consenso di entrambi i coniugi, dice anche che tale consenso si presume, salvo prova contraria. In altre parole, il consenso tacito si presume quando, ad esempio, il debito deriva dall’attività commerciale o industriale di un coniuge e tale attività è svolta con la consapevolezza e senza l’espressa opposizione dell’altro coniuge.
In ogni caso, entrambi i coniugi sono responsabili dei debiti di cui si è nutrita l’economia familiare, ad esempio quelli di cui la famiglia ha beneficiato o che derivano dall’acquisto di beni per uso familiare.