Convenienza due contratti part-time

Convenienza due contratti part-time

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Il contratto a tempo parziale può avere due origini: una che nasce all’inizio del rapporto di lavoro o una che deriva dalla trasformazione di un rapporto che prima era a tempo pieno. Il primo di questi casi costituisce un contratto a tempo parziale che può essere definito un contratto originario, mentre il secondo è un contratto derivato.

Pertanto, la natura volontaria della trasformazione di un contratto a tempo pieno in un contratto a tempo parziale e viceversa attraverso una dichiarazione positiva è importante, in quanto è negativa rispetto a qualsiasi imposizione unilaterale, affermando espressamente che ciò non può essere fatto ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto dei lavoratori come una modifica sostanziale delle condizioni di lavoro. Il precetto si conclude con un importante riferimento al fatto che il lavoratore non può essere penalizzato per aver rifiutato questa conversione.

Va notato che i tribunali hanno sostenuto il cosiddetto diritto di resistenza a tali ordini illegittimi del datore di lavoro, dichiarando normalmente il licenziamento illegittimo a causa della disobbedienza del lavoratore.

Questa Camera, nella sentenza del 26 ottobre 1999, ricorso 818/1999, ha avuto modo di pronunciarsi su una situazione simile a quella di cui ci stiamo occupando e lì è stato affermato che il contratto di lavoro per un’opera o un servizio specifico che l’art. 15. 1 a) dello Statuto dei Lavoratori disciplina, sia nelle disposizioni del Regio Decreto 2546/1994 che in quelle del Regio Decreto Legge 8/1997, consente di realizzare questo tipo di contratto per la prestazione di un’opera o di un servizio specifico, purché abbia una propria autonomia e sostanza nell’ambito dell’attività dell’impresa e la cui esecuzione, pur essendo limitata nel tempo, sia in linea di principio di durata incerta.

Da quanto precede si evince che nel caso di specie non ricorre alcuno dei requisiti previsti per questo tipo di contratto causale, per cui l’asserita limitazione temporale dell’attività è priva di giustificazione; di conseguenza, i contratti stipulati dalla società con la ricorrente (art. 6, comma 4, c.c.) devono intendersi stipulati in frode alla legge, in quanto perseguono un risultato temporaneo vietato dall’ordinamento giuridico, con l’effetto di intendersi, nel caso specifico, stipulati per un periodo di tempo indeterminato ma discontinuo. In breve, si tratta di contratti di lavoro che, tenendo conto delle circostanze particolari descritte, conferiscono ai lavoratori lo status di dipendenti a tempo parziale a tempo indeterminato, in conformità con le disposizioni dell’articolo 12.3 dello Statuto dei lavoratori e con la stessa disposizione [12.3 a) ET] nella formulazione data dal regio decreto legge 15/1998, del 27 novembre, sulle misure urgenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori, di misure urgenti per il miglioramento del mercato del lavoro in relazione al lavoro a tempo parziale e la promozione della sua stabilità, attribuendo in ogni caso, come giustamente affermato nella sentenza in contrasto, lo status di dipendenti a tempo indeterminato ai ricorrenti in quanto i contratti sono stati stipulati per l’esecuzione, come si è detto, di lavori fissi e periodici nell’ambito del normale volume di attività dell’impresa.

C’è un secondo dato che informa sulle preferenze per il lavoro a tempo parziale. I microdati delle indagini sulla forza lavoro rivelano il motivo per cui i lavoratori part-time ricorrono al lavoro a tempo parziale. Una delle possibili risposte è: “Non sono riuscito a trovare un lavoro a tempo pieno”, il che denota chiaramente l’involontarietà del loro utilizzo. Si noti la differenza nella percentuale di lavoratori part-time la cui risposta è proprio questa in entrambi i Paesi:

Le differenze parlano chiaro, è evidente che nel nostro Paese la stragrande maggioranza degli uomini e delle donne non vuole il part-time, mentre nei Paesi Bassi chi vi ricorre lo fa perché lo desidera, o perché sta studiando, o perché si occupa di figli o parenti, o per altri motivi familiari e/o personali.