Contratti pubblici sintesi

Contratti pubblici sintesi

Appalti pubblici pdf

Tutte le procedure devono rispettare i principi del diritto dell’Unione, in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, nonché i principi che ne derivano, quali la parità di trattamento, la non discriminazione, il riconoscimento reciproco, la proporzionalità e la trasparenza. Devono essere rispettate anche la concorrenza, la riservatezza e l’efficienza.

Le procedure di appalto devono garantire la necessaria trasparenza in tutte le fasi della procedura, in particolare attraverso la pubblicazione degli elementi essenziali delle procedure di appalto e la pubblicazione di informazioni sui candidati e sugli offerenti, nonché attraverso la fornitura di una documentazione sufficiente in tutte le fasi della procedura.

Gli appalti pubblici hanno un effetto positivo sull’economia, in quanto creano opportunità per le aziende e i produttori di offrire i loro beni e servizi a prezzi competitivi, che si trasformano poi in benefici per gli altri agenti economici coinvolti nel processo.

Poiché i fondi governativi provengono principalmente dai contribuenti, è di fondamentale importanza che le procedure di appalto siano condotte in modo efficace e trasparente e che esistano le condizioni per garantire la libera concorrenza tra le parti coinvolte.

A tal fine, il capitolo è strutturato in due sezioni principali: Disposizioni normative ed Elenco delle coperture (Allegati). In generale, la parte normativa stabilisce, tra l’altro, le seguenti disposizioni:

Ciascuna di queste sezioni contiene un elenco delle entità, per Paese Parte, che saranno coperte dal Capitolo (con eccezioni per beni e/o servizi) e anche una soglia al di sopra della quale si applicheranno le entità coperte per ciascun livello di governo. Per determinare se un appalto è coperto nella sostanza dall’Accordo, si deve guardare all’importo dell’appalto, che se è superiore alla soglia ed è anche effettuato da un ente coperto, si concluderà che l’appalto è coperto dal capitolo in questione.

Articolo 10. Centrali di committenza.1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare contratti per lavori, forniture e/o servizi attraverso una centrale di committenza creata esclusivamente a tale scopo, che avrà in ogni caso lo status di ente aggiudicatore. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aderire alle centrali di committenza costituite ai sensi della presente legge provinciale nel rispetto delle seguenti regole:a) Con atto espresso, l’amministrazione aggiudicatrice dichiara la propria volontà di partecipare alla centrale di committenza e l’accettazione delle condizioni specifiche di adesione.b) Con atto espresso, l’organo competente della centrale di committenza accetta l’adesione.3 La costituzione di una centrale di committenza è pubblicata sul Portale degli appalti, con espressa menzione del suo scopo e delle amministrazioni aggiudicatrici che ne fanno parte.

Articolo 19. Condizioni speciali di compatibilità.1. Una persona fisica o giuridica che ha partecipato alla stesura dei documenti preparatori dell’appalto è esclusa dalla procedura solo se non esistono altri mezzi per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e della libera concorrenza.2 Prima dell’esclusione della persona che ha partecipato alla preparazione dell’appalto, le viene concessa un’audizione.3 L’amministrazione aggiudicatrice informa la persona che ha partecipato alla preparazione dell’appalto della sua intenzione di escluderla dalla procedura. L’amministrazione aggiudicatrice informa gli altri interessati della partecipazione di un altro offerente alla preparazione dei documenti preparatori e delle stesse informazioni a cui ha avuto accesso la persona che ha partecipato alla fase preparatoria, e fissa termini adeguati per la presentazione delle offerte.3 Gli appalti che hanno per oggetto la supervisione, il monitoraggio, il controllo e la direzione dell’esecuzione di qualsiasi contratto non possono essere aggiudicati alle società o ai professionisti cui sono stati aggiudicati gli appalti, né alle società ad essi collegate.