
Contratti part time minimo ore
Caratteristiche del contratto part-time
Questo contratto, più che una tipologia di contratto di lavoro, è una tipologia di distribuzione della giornata lavorativa, in quanto il contratto ordinario a tempo indeterminato, il contratto temporaneo dovuto a circostanze produttive, il contratto per un lavoro o un servizio specifico o il contratto interinale, possono essere stipulati come contratto a tempo parziale, a condizione che la giornata lavorativa ivi concordata sia inferiore alla giornata lavorativa normale del settore. Ha origine nell’articolo 12 del Regio Decreto Legislativo 2/2015, del 23 ottobre, che approva il testo rivisto della Legge sullo Statuto dei Lavoratori, e le principali condizioni necessarie per la sua formalizzazione sono le seguenti:
In assenza di un accordo in sede di contrattazione collettiva, il periodo di prova per il contratto a tempo parziale sarà limitato a 6 mesi per il personale tecnico qualificato e, per gli altri lavoratori, a 2 mesi. Nelle aziende con meno di 25 lavoratori, non può superare i 3 mesi per i lavoratori che non hanno una qualifica tecnica.
Il datore di lavoro deve informare i dipendenti dei posti vacanti e questi possono chiedere la conversione volontaria da contratti a tempo parziale a contratti a tempo pieno. Il datore di lavoro deve tenere conto di queste richieste.
Contributi previdenziali. Per questi lavoratori, le basi contributive sono calcolate in base alla retribuzione effettivamente percepita nel mese corrispondente (sia con le ore normali che con quelle supplementari), calcolata allo stesso modo degli altri lavoratori, ovvero la base per gli imprevisti comuni con tutti i concetti di retribuzione più il pro rata dei pagamenti extra.
La base TA e PD viene calcolata sommando gli straordinari, ma in questi lavoratori non ci sono straordinari (salvo casi eccezionali), quindi normalmente coinciderà con la base per le contingenze comuni.
Quando il lavoratore è in congedo temporaneo per malattia, maternità, paternità, rischio durante la gravidanza e l’allattamento, la base contributiva sarà la base normativa giornaliera della prestazione ricevuta.
4. In caso di inabilità temporanea, maternità, paternità, rischio durante la gravidanza e rischio durante l’allattamento, la base contributiva giornaliera è la base normativa giornaliera della prestazione corrispondente (*). Nelle situazioni di inabilità temporanea e di maternità in cui non è sorto il diritto alla rispettiva prestazione, la base contributiva giornaliera sarà calcolata anche in base alla base normativa giornaliera della prestazione che sarebbe stata dovuta, se fosse sorto il diritto alla prestazione.
Di conseguenza, le Basi Regolamentari Giornaliere, sia per il calcolo della base contributiva che per il calcolo della prestazione nelle situazioni sopra citate, saranno sempre le stesse.
Da tenere in considerazione… Per i lavoratori a tempo parziale, sia il contributo che la prestazione in caso di inabilità temporanea, di congedo per parto, di rischio durante la gravidanza o l’allattamento saranno versati per giorno di calendario, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia stato informato della tariffa mensile o giornaliera.