
Contratti metalmeccanici livelli
Accordo sul metallo di Valencia
Risoluzione del 29 dicembre 2021, della Direzione Generale del Lavoro, che registra e pubblica il 4° Contratto Collettivo Statale di Lavoro per l’industria, le nuove tecnologie e i servizi del settore metalmeccanico.
Ordinare l’iscrizione del suddetto contratto collettivo nel corrispondente Registro dei contratti collettivi, dei contratti collettivi di lavoro e dei piani di parità con funzionamento per via elettronica di questo centro di gestione, con notifica al comitato di negoziazione.
L’ambito funzionale del settore metalmeccanico comprende tutte le aziende che svolgono la loro attività, sia nei processi di fabbricazione, lavorazione o trasformazione di prodotti industriali e/o tecnologici, sia nell’assemblaggio, riparazione, conservazione, manutenzione, stoccaggio e messa in funzione di attrezzature e impianti industriali e di servizio, che sono collegati al settore metalmeccanico.
Pertanto, le seguenti attività e prodotti sono inclusi nel campo di applicazione del presente accordo: metallurgia, industria del ferro e dell’acciaio; industria automobilistica e suoi componenti; industria navale e suoi ausiliari; industria aerospaziale e suoi componenti, nonché materiale ferroviario, componenti per le energie rinnovabili; robotica, domotica, automatismi e loro programmazione, computer e loro periferiche o dispositivi ausiliari; circuiti stampati e integrati e articoli simili; infrastrutture tecnologiche; attrezzature e tecnologie per le telecomunicazioni e l’informazione; e tutti i tipi di attrezzature, prodotti e apparecchi meccanici, elettrici o elettronici, compresa la produzione e la manutenzione di sistemi senza pilota, autonomi o guidati (droni).
b) L’insegnamento di contenuti formativi singolari e molto specialistici, all’interno di un modulo formativo specifico, che deve essere debitamente motivato e giustificato davanti all’FMF prima del suo insegnamento.
b) non consentire a persone debitamente autorizzate dalla Metal Foundation di effettuare la supervisione degli impianti in cui si svolge l’attività didattica, nonché delle azioni formative che vi si svolgono.
Per quanto riguarda la prevenzione dei rischi professionali, i Capitoli XVI (artt. 72-88) e XVII (artt. 89-95) stabiliscono sia i doveri del datore di lavoro in relazione alla prevenzione dei rischi professionali sia i diritti dei lavoratori in questo ambito.
In ottemperanza all’obbligo di tutela, l’azienda deve garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori al suo servizio in tutti gli aspetti legati al lavoro. Tale obbligo si concretizzerà attraverso l’adozione delle misure necessarie in termini di: valutazione dei rischi, pianificazione dell’attività di prevenzione, informazione, consultazione e partecipazione e formazione dei lavoratori, interventi in caso di emergenza e di rischio grave e imminente, sorveglianza sanitaria e servizio di prevenzione.
formazione848-2La formazione ORP è obbligatoria per i lavoratori? Pubblicato il 10 luglio 2018INNOVAZIONE NELLA PREVENZIONE DEI RISCHI OCCUPAZIONALI – FORMAZIONE ALLA PREVENZIONE – LEGGE ORP Conoscere i rischi a cui sono esposti i lavoratori e come evitarli è un diritto tutelato dalla Legge ORP.Quali caratteristiche deve avere la formazione ORP? La formazione è un pilastro fondamentale della politica aziendale di prevenzione dei rischi professionali. La formazione in materia di ORP è obbligatoria per i dipendenti? La conoscenza dei rischi a cui sono esposti e di come evitarli è un diritto acquisito ed è tutelata dalla Legge sulla prevenzione dei rischi professionali. L’articolo 19 della suddetta legge stabilisce gli obblighi dell’azienda in termini di formazione degli ORP.
La formazione ORP deve essere effettuata al momento dell’assunzione, indipendentemente dalla durata e dal tipo di contratto. Deve essere sempre organizzata all’interno della giornata lavorativa, anche se, se viene svolta in un orario diverso da quello di lavoro, il tempo dedicato alla formazione ORP deve essere dedotto dalla giornata lavorativa. La legge non stabilisce una durata minima.