Contratti di solidarietà

Contratti di solidarietà

Solidarietà mista

Tuttavia, vi sono alcuni casi in cui può esistere una solidarietà lavorativa, sia perché il socio occulto beneficia del servizio fornito, sia perché è il reale destinatario dell’attività svolta o per il suo coinvolgimento nell’impresa, tra gli altri fattori.

In questo modo, in caso di possibile violazione del contratto da parte del socio amministratore che incida sui diritti fondamentali del lavoratore e che quindi metta a rischio il socio partecipante, è possibile che quest’ultimo, al fine di mitigare eventuali azioni legali nei confronti di entrambi i soci o dell’azienda che stanno sviluppando, possa rivelarsi a terzi senza la necessità di generare alcuna violazione del contratto concordato. Il tutto con l’obiettivo di rispondere in modo tempestivo a tali obblighi, evitando danni imminenti (che devono essere valutati in modo specifico) nel caso in cui si venga a conoscenza della loro identità.

Pertanto, se un inquilino lascia un debito di servizio su un immobile, il locatore è obbligato a pagarlo. Esistono tuttavia alcune eccezioni, illustrate nel punto seguente.

– Nel caso del servizio di pulizia, poiché questo non può essere sospeso perché riguarda la comunità, la solidarietà non viene meno. Pertanto, il locatore è responsabile in solido del pagamento, mentre l’inquilino non è responsabile del debito.

Inoltre, una volta che l’abbonato o il proprietario, in qualità di debitore solidale, ha pagato l’intera obbligazione, può intraprendere le opportune azioni contro l’utente che non ha pagato.

Le obbligazioni solidali rientrano, insieme alle obbligazioni semplicemente solidali, in solidum e indivisibili, nel gruppo delle obbligazioni con pluralità di soggetti. Le obbligazioni con pluralità di soggetti sono quelle in cui vi è un creditore e più debitori (pluralità passiva); più creditori e un debitore (pluralità attiva); o più creditori e più debitori (pluralità mista). Sono espressamente autorizzati dall’articolo 1438 del Codice civile: “ciascuna parte può essere una o più persone”.

Ai sensi dell’articolo 1511 del Codice civile, le obbligazioni solidali sono quelle in cui, essendo l’oggetto divisibile ed essendoci una pluralità di creditori o di debitori, o una pluralità di entrambi, ciascun creditore può esigere la totalità dell’obbligazione da uno qualsiasi dei coobbligati e ciascun debitore è obbligato alla totalità del debito, cosicché una volta adempiuta l’obbligazione, questa si estingue.

Le obbligazioni indivisibili sono quelle che hanno per oggetto una cosa o un evento che nella sua consegna o esecuzione non può essere diviso, né fisicamente né intellettualmente. L’articolo 1524 del Codice civile stabilisce il criterio o il principio per distinguere tra divisibilità e indivisibilità dell’obbligazione.