
Contratti di locazione ad uso abitativo
Legge sulle locazioni urbane
Articolo 43. Per quanto riguarda l’impugnazione degli atti amministrativi emessi dall’organo di governo della materia, la competenza giudiziaria nell’Area Metropolitana di Caracas corrisponde ai Tribunali Superiori per le Questioni Amministrative Contenziose, e nel resto del Paese, la competenza corrisponde ai Tribunali Municipali, nel qual caso, la competenza amministrativa contenziosa speciale in materia di Locazioni Commerciali è attribuita a loro. Gli altri procedimenti giurisdizionali in materia di locazioni commerciali, servizi e questioni connesse saranno di competenza della Giurisdizione civile ordinaria, attraverso la procedura orale stabilita dal Codice di procedura civile fino alla sua conclusione definitiva.Capitolo XSanzioni
I link contenuti nel presente documento rimandano ai regolamenti e agli strumenti normativi in vigore alla data della sua pubblicazione. Prima di applicarli, si consiglia di verificarne la validità.
Come abbiamo già detto, la LAU regola tutti gli aspetti rilevanti della locazione di un immobile o di un locale ad uso residenziale, commerciale o turistico. In questo modo, pone le basi per garantire la sicurezza dell’inquilino e del locatore e per facilitare il processo di locazione.
Allo stesso modo, entrambe le parti possono concordare di sospendere l’affitto per un certo periodo di tempo in cambio di alcune riforme o lavori di ristrutturazione, che saranno a carico dell’inquilino. In questo modo, l’inquilino sarà responsabile della ristrutturazione concordata con il proprietario e il valore della ristrutturazione sarà detratto dall’affitto.
D’altra parte, il capitolo 17 della LAU stabilisce anche che il valore dell’affitto può essere modificato annualmente, alla scadenza del contratto. Tuttavia, il locatore dovrà giustificare questo cambiamento con una certificazione dell’INE.
Tuttavia, con la futura legge sugli alloggi questo punto sarà modificato. Secondo questa legge, il canone di locazione non può essere variato nelle locazioni in aree stressate, che sono solo quelle in cui il costo dell’affitto supera il 30% del reddito dell’area. Questa misura è volta a ridurre l’onere finanziario per gli inquilini di queste aree, motivo per cui viene proposto il congelamento dei prezzi.
L’Esecutivo nazionale aveva decretato questa sospensione in due occasioni. La prima è stata istituita con il Decreto n. 4.169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Straordinaria n. 6.522 del 23 marzo 2020; la seconda, con il Decreto n. 4.279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41.956 del 02 settembre 2020.
Se le parti non raggiungono un accordo, devono sottoporre le loro divergenze alla Sovrintendenza nazionale delle locazioni abitative (SUNAVI), nel caso di immobili destinati a residenza primaria, e alla Sovrintendenza nazionale per la difesa dei diritti socioeconomici (SUNDDE) nel caso di immobili commerciali. Questi organismi risolveranno le controversie e potranno mediare nella definizione delle nuove condizioni che si applicheranno temporaneamente alle parti.
I decreti precedenti stabilivano, per quanto riguarda il secondo caso, che la sospensione di questi decreti sarebbe stata derogata nei casi in cui il funzionamento o la fornitura di servizi attivi negli stabilimenti commerciali dipendesse da una delle eccezioni stabilite per la cessazione delle attività decretata in occasione dello Stato di Allarme.