
Contratti affitto transitori
Contratto di locazione temporanea non arredato
L’attività di locazione turistica temporanea è disciplinata dalla Legge CABA n. 6.255. Questa legge ha istituito l’Ente del Turismo della Città di Buenos Aires come autorità esecutiva e ha creato il Registro delle proprietà turistiche in affitto temporaneo. La sua applicazione viene attuata attraverso la Risoluzione n. 138-ENTUR/20 e i suoi emendamenti.
– Per i proprietari o gli operatori di mercato con immobili in affitto secondo questa modalità. Chi è interessato ad avviare questa procedura deve compilare le informazioni richieste nel modulo di domanda e allegare la documentazione indicata di seguito:
Alle condizioni stabilite nelle clausole inserite nel presente contratto di locazione, che le parti conoscono e accettano, viene stipulato il presente CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L’AFFITTO DI IMMOBILI ARREDATI A SCOPO DI VACANZA O TURISMO:
SECONDO: l’IMMOBILE LOCATO può essere utilizzato come abitazione per scopi turistici solo dal LOCATARIO e dal suo nucleo familiare. È vietata qualsiasi sublocazione e/o trasferimento, parziale o totale, temporaneo o permanente, gratuito o a titolo oneroso e, in generale, a qualsiasi titolo, nonché qualsiasi cambio di destinazione d’uso dell’abitazione. In caso contrario, l’AFFITTUARIO sarà responsabile con una clausola penale di pesos ….. $ ….. (U$S ….. DOLLARI USA ….. )al giorno, per ogni violazione di questa clausola. Il conduttore è tenuto a rispettare le norme del Regolamento di comproprietà e del Regolamento interno dell’edificio, cui l’IMMOBILE LOCATO è sottoposto, che dichiara di conoscere e accettare.
QUINTO: La durata totale e non prorogabile del presente contratto sarà di ….. (…..) giorni, con inizio il ….. del ….. del ….. e termine il ….. del ….. del ….. alle ore ….. senza obbligo di notifica della scadenza del termine.
Si noti che l’attuale regime per questi casi è la legge sulla Locazione Turistica Temporanea (richiedere il testo della legge in un file separato, se lo si desidera); e a complemento di ciò che non prevede, il Codice Civile e Commerciale; lo stesso che per la locazione di alloggi e/o attività commerciali, in ciò che la legge non regola specificamente in modo differenziato. Per quanto riguarda gli aspetti che rendono l’atto di locazione, esso è paragonabile a un affitto per l’abitazione.
In caso di disdetta anticipata fino al 31/07/2015, i mesi pagati e non andati a vivere lì, così come l’eventuale cauzione versata, dovrebbero essere restituiti all’inquilino perché in questo tipo di locazione non si applicava l’art. 8 della legge 23091, e quindi all’inquilino non poteva essere addebitata una multa per disdetta anticipata (fino al 31/07/2015). A partire dal 01/08/2015 si applicano le disposizioni dell’art. 1221 inc. B del CCyC, sopra illustrate, che danno diritto alla riscossione di una multa di due mesi.