Codice dei contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici

Codice del servizio civile

Articolo 10. Centrali di committenza.1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare contratti per lavori, forniture e/o servizi attraverso una centrale di committenza creata esclusivamente a tale scopo, che avrà in ogni caso lo status di ente appaltante.2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aderire alle centrali di committenza costituite ai sensi della presente legge provinciale nel rispetto delle seguenti regole:a) Con atto espresso, l’amministrazione aggiudicatrice dichiara la propria volontà di partecipare alla centrale di committenza e l’accettazione delle condizioni specifiche di adesione.b) Con atto espresso, l’organo competente della centrale di committenza accetta l’adesione.3 La costituzione di una centrale di committenza è pubblicata sul Portale degli appalti, con espressa menzione del suo scopo e delle amministrazioni aggiudicatrici che ne fanno parte.

Articolo 19. Condizioni speciali di compatibilità.1. Una persona fisica o giuridica che ha partecipato alla stesura dei documenti preparatori dell’appalto è esclusa dalla procedura solo se non esistono altri mezzi per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e della libera concorrenza.2 Prima dell’esclusione della persona che ha partecipato alla preparazione dell’appalto, le viene concessa un’audizione.3 L’amministrazione aggiudicatrice informa la persona che ha partecipato alla preparazione dell’appalto della sua intenzione di escluderla dalla procedura. L’amministrazione aggiudicatrice informa gli altri interessati della partecipazione di un altro offerente alla preparazione dei documenti preparatori e delle stesse informazioni a cui ha avuto accesso la persona che ha partecipato alla fase preparatoria, e fissa termini adeguati per la presentazione delle offerte.3 Gli appalti che hanno per oggetto la supervisione, il monitoraggio, il controllo e la direzione dell’esecuzione di qualsiasi contratto non possono essere aggiudicati alle società o ai professionisti cui sono stati aggiudicati gli appalti, né alle società ad essi collegate.

applicazioni informatiche necessarie per la gestione telematica di tali comunicazioni. Per poterli utilizzare, i responsabili degli enti obbligati a notificare gli appalti aggiudicati o modificati devono

modulo elettronico per richiedere l’accesso al sistema telematico di notifica dei contratti. Una volta elaborata la richiesta, potranno utilizzare le funzioni disponibili per la notifica telematica dei dati contrattuali, o autorizzare altri utenti della loro organizzazione a completarla. L’oggetto degli appalti aggiudicati deve essere codificato con la tabella CPV 2008 (CPV).

per l’aggiudicazione dei contratti di definizione dei progetti, che consente agli enti aggiudicatori di aggiudicare un contratto di esecuzione (per servizi, forniture o lavori) a uno dei titolari dei contratti di definizione iniziali, senza indire una nuova gara o, al massimo, dopo una gara ristretta a tali titolari.

e regole di riconoscimento reciproco per una serie di professioni; la libertà di fornire servizi non finanziari; il principio del riconoscimento reciproco delle specifiche dei prodotti, anche se in generale sono stati fatti molti progressi per quanto riguarda l’acquis del mercato interno.

L’emendamento è inaccettabile per la Commissione, da un lato, a causa della totale mancanza di certezza giuridica, sia per gli enti aggiudicatori interessati – che potrebbero trovarsi di fronte a un contenzioso infinito in seguito a una decisione di rifiuto di fornire un servizio finanziario – sia, dall’altro, a causa della mancanza di certezza giuridica per gli enti aggiudicatori interessati – che potrebbero trovarsi di fronte a un contenzioso infinito in seguito a una decisione di rifiuto di fornire un servizio finanziario.

L’emendamento è inaccettabile per la Commissione, da un lato, a causa della totale mancanza di certezza del diritto, sia per gli enti aggiudicatori interessati – che potrebbero trovarsi di fronte a una pletora di controversie a seguito di una decisione sulla libera circolazione dei capitali, sulle norme della società dell’informazione e sulla protezione dei dati personali nell’ambito della libera prestazione di servizi; sul riciclaggio di denaro nell’ambito della libera circolazione dei capitali; sulle organizzazioni comuni di mercato e sui meccanismi di commercio estero nel settore agricolo, nonché sulle misure comuni nel settore veterinario; sulla gestione della flotta, sull’ispezione e sul controllo, sulle azioni strutturali e sulla politica di mercato nell’ambito della politica della pesca.